Busta paga le istruzioni sui conguagli 2022

Con la circolare 139 del 31 dicembre 2022 INPS chiarisce le particolarità 2022 le operazioni di conguaglio delle buste paga di dicembre.

Gli elementi da rendicontare nei conguagli

Le operazioni riguardano i seguenti elementi:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);(vedi dettagli sotto)

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, o TUIR) per la quale si rinvia al messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) gestione delle operazioni societarie.

Le scadenze per i conguagli   2022

 I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni:

  1. con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023)
  2. con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023),
  3. per le operazioni riguardanti  il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si potrà utilizzare anche la denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

compensi per lavoro straordinario;

  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

cui sono  assimilabili anche

 l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

 i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

 Compilazione flusso UniEmens

Per gestire le variabili retributive e contributive  e il recupero delle contribuzioni non dovute  deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens