CIGS in deroga 2023 per le aziende da 1000 dipendenti: istruzioni

Con il decreto legge 75 2023,  dedicato in particolare a misure per la pubblica Amministrazione, riforma dello sport  e Giubileo , e è stata prevista  la possibilità di  ulteriori  40 settimane di cassa integrazione straordinaria   in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015,  da fruire entro il  31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni  e di interesse strategico nazionale, che devono concludere  piani di riorganizzazione aziendale.

Con il messaggio 2948 del 11 agosto 2023  sono state fornite le istruzioni operative INPS. 

Cassa straordinaria in deroga 2023

Si ricorda che   la nuova norma prevede le seguenti condizioni  

  •  imprese di interesse strategico nazionale con  un  numero  di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, 
  • piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la  complessita' degli stessi e per cause non imputabili all'azienda 
  • periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati 

Le modalità di fruizione  di tali settimane come detto  potranno derogare  dalla normativa ordinaria  in tema di CIGS per cui non operano :

  • i limiti di durata) durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietaào per imprese dell'edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi) 
  •  il riferimento all'unità produttiva per il calcolo di tali limiti 
  • l'obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e
  •  il termine  massimo di 90 gg  per la concessione dell'autorizzazione (comprensivo dei termini di presentazione delle domande 

 Le prestazioni saranno autorizzate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze  nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro, limite che sarà monitorato dall'INPS. In vista di esaurimento delle risorse l'INPS  non potrà accettare ulteriori domande.

CIGS in deroga 2023 contribuzione e  istruzioni UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015..

L’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.

  • 9%  relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
  • 12%  in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
  • 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

il messaggio precisa che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:   148    Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Successivamente alla autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”.

All’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.