Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS

Sono state pubblicate nel  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   le istruzioni  riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni  in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potranno essere accordate per motivi eccezionali:

  • alle aziende in  particolare difficoltà, 
  • anche in liquidazione,  e
  •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale 

L'istituto precisa che  il trattamento  potrà essere  concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate  sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024  e  l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento  dei fondi  non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.

CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni 

Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

  •  sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
  • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
  • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori 
  •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento 

All'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23. 

I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 

Il messaggio in proposito ricorda che  il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 

In caso di inadempienza  gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.