Cassa integrazione ex zone rosse: domanda entro il 15.10

Con l’art. 19 il decreto  Agosto  ha disposto la possibilità di fruire di   ulteriori  4 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o  cassa  in deroga, per i datori di  lavoro delle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei  dipendenti  per provvedimenti delle autorità  connessi all’emergenza COVID-19.  I periodi devono essere compresi tra il  23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e devono corrispondere alla durata dei provvedimenti della pubblica  autorità, per un  massimo di quattro settimane. Inps ha pubblicato le istruzioni  in merito nel messaggio 3131 del 21 agosto e  messaggio  3144 del 25.8.2020.

Le domande vanno trasmesse per via telematica all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando copia del provvedimento della pubblica autorità relativo al provvedimento di emergenza. Va utilizzata la specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare». In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari relativi ai lavoratori interessati entro il 15 novembre 2020.

Le domande saranno accolte dall’Inps fino al  raggiungimento del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro.