Cassazione: come si prova l’adesione implicita al CCNL?
Un datore di lavoro che non aderisce alle associazioni sindacali firmatarie di un contratto collettivo può comunque prendere come riferimento le tabelle salariali di quel contratto per fissare le retribuzioni dei dipendenti. Farlo non significa però accettare per intero la disciplina collettiva. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28338 del 3 novembre 2026.
La pronuncia riguardava in particolare l’elemento distinto della retribuzione previsto dall’art. 21-bis del CCNL Terziario e Commercio, che spetta ai lavoratori quando il datore non è iscritto al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).
La Corte ricorda che il contratto collettivo di diritto comune vincola soltanto gli iscritti alle organizzazioni stipulanti e chi vi abbia aderito, in modo espresso o tacito. L’adesione tacita deve risultare da comportamenti univoci e va provata da chi la invoca.
CCNL ed Elemento distinto Fondo Est: la richiesta delle addette alle vendite
Due dipendenti di una società commerciale, inquadrate come operaie addette alle vendite di quarto livello, hanno chiesto il pagamento dell’elemento distinto della retribuzione per il periodo da aprile 2015 a dicembre 2017. Si trattava di 16 euro lordi mensili per 14 mensilità, pari a 624 euro lordi ciascuna. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione.
Secondo i giudici di merito, l’azienda aveva aderito implicitamente al CCNL nel suo insieme. A sostegno di questa conclusione indicavano l’applicazione delle principali voci retributive e dei livelli di inquadramento del contratto. La Corte d’Appello ha aggiunto che il datore di lavoro, a differenza del giudice, non potrebbe richiamare il contratto collettivo soltanto come criterio di adeguatezza della retribuzione: così facendo lo applicherebbe in modo diretto. Ha poi qualificato la clausola sul Fondo Est come parte del contenuto normativo ed economico del contratto, e quindi come vincolante. Le differenze di trattamento segnalate dall’azienda sono state considerate semplici deroghe isolate.
La società ha proposto ricorso in Cassazione con sei motivi.
Adesione implicita al CCNL: le ragioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbiti gli altri due, che riguardavano la natura della clausola e l’interpretazione della dichiarazione a verbale delle parti sociali.
Il punto di partenza è che un contratto collettivo non reso efficace erga omnes ai sensi della legge n. 741/1959 è un atto di natura privata. L’art. 2070 c.c. non vale per questi contratti. Vincolano quindi solo gli iscritti alle associazioni stipulanti e chi vi abbia aderito.
La corte afferma che l’adesione per fatti concludenti richiede un’applicazione costante e prolungata delle clausole, senza contestazioni. Non basta richiamare le tabelle salariali. Non basta nemmeno applicare alcune clausole se il datore ne contesta espressamente altre.
Nel caso esaminato risultava che la società:
- non era iscritta ad alcuna organizzazione firmataria;
- usava le tabelle del CCNL solo per garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente, come richiede l’art. 36 Cost.;
- aveva contestato per iscritto, con una lettera del dicembre 2017 inviata a un sindacato, l’obbligo di applicare le clausole sul welfare contrattuale;
- regolava in modo diverso dal contratto diversi istituti, cioè apprendistato, indennità di cassa e maneggio denaro (con un trattamento più favorevole) e premio base annuale.
Per la Corte questi elementi riguardano istituti fondamentali del rapporto. Non potevano quindi essere trattati come deroghe marginali, ed erano decisivi per escludere la volontà di aderire all’intero contratto.
I giudici hanno anche respinto la tesi della Corte d’Appello sull’«applicazione diretta». Secondo la Cassazione quella tesi confonde due piani diversi: l’adempimento spontaneo di un obbligo costituzionale e l’adesione negoziale a un accordo collettivo. Quando il giudice valuta l’adeguatezza della retribuzione, deve considerare solo il cosiddetto minimo costituzionale, riferito alla retribuzione nel suo complesso. Restano escluse le voci tipicamente contrattuali e, a maggior ragione, le clausole di natura obbligatoria o assistenziale. Lo stesso vale per il datore che usa spontaneamente le tabelle come parametro: non gli si può imporre l’intera parte normativa del contratto.
Sul piano della prova, la Corte ha richiamato la regola generale dell’art. 2697 c.c. secondo cui spettava alle lavoratrici dimostrare che l’azienda avesse aderito al contratto.
Le lavoratrici si erano invece limitate ad affermare, senza riscontri, che la società applicava tutto il CCNL. Il giudice non può colmare questa carenza con il proprio prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., perché tale valutazione richiede comunque elementi istruttori su cui basarsi.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

