CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro

Con il  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   l'istituto ha fornito le istruzioni  riguardanti il  trattamento di cassa integrazione guadagni   straordinaria in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potevano  essere accordate per motivi eccezionali:

  • alle aziende in  particolare difficoltà, 
  • anche in liquidazione,  e
  •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

Il periodo doveva essere fruito  in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori 

Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024  Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)

CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni

Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ha  ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

  • sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
  • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
  • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
  •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

Per la domanda , all'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori

Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare,  i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>,  va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

ATTENZIONE 

Il  versamento del contributo addizionale  si effettua :

  1. a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure 
  2. nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato  per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.