Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS

Con il messaggio 647 04 Inps  fornisce agli uffici territoriali  e ai datori di lavoro le istruzioni per  la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .

SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe  provvedere direttamente al pagamento  delle prestazioni di malattia e maternità  ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma  a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale  e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.

Inoltre  le procedure informatiche non consentono  il pagamento dell’indennità  all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come  sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023  e 2024  che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità  del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025) 

Di seguito i passaggi previsti   per la procedura transitoria

Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI

In attesa delle necessarie implementazioni informatiche  i congedi parentali  per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30% 

 Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione  in cui 

  1. dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e 
  2. chiedono il pagamento diretto  chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato  o  iban)

Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati  verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.

ATTENZIONE .  In caso di esito positivo   questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda  mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.

 Inps  sottolinea che  fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità