Contributi dei dipendenti degli Ordini: le istruzioni aggiornate

L'inps ha pubblicato la circolare 15 marzo 2022, n. 40 in cui riepiloga gli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali  in relazione alle tutele previdenziali e assistenziali  per  il proprio personale  dipendente.

L'istituto ricorda innanzitutto che   si tratta di enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico  displinati dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.

Il  personale dipendente   da tali enti puo essere assicurato :

  1. al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) oppure 
  2. alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL )  per gli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima entro il 26.2.1992  di cui alla legge 379/1955 e versano quindi alla gestione dipendenti pubblici -Ex INPDAP .

Vengono illustrate anche le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente, ovvero:

  • indennità di malattia e maternità, 
  • Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ), 
  • Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria, 
  •  NASpI e 
  • Fondo di integrazione salariale.

Su questo si specifica  in particolare che  gli Ordini e i collegi non sono tenuti al versamento delle  degli oneri relativi a maternità e malattia , in quanto le prestazioni  ai dipendenti sono a carico degli enti stesse

Inoltre non sono dovuti 

  • il contributo al Fondo di garanzia e di tesoreria  per i trattamenti di Fine Rapporto 
  • il contributo  al FIS Fondo di integrazione salariale.

Per quanto riguarda invece la contribuzione Naspi, pari all'1,61%  (1,31 contributo disoccupazione + 0,30 contributo fondi interprofessionali),  il versamento è obbligatorio solo per il  personale  con contratto a termine .