Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP

Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.

L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016,  aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati: 

  • malattia,
  •  maternità,
  •  congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
  •  integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
  •  mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.

Con il nuovo documento si integrano le disposizioni  con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.

In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011

Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale,  n. 52/1992,  che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che  comporta, anche il suddetto personale   ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.

Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze. 

La circolare riepiloga in dettaglio e integra  le istruzioni operative.

Specifica anche il caso dei periodi pregressi,   per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa

Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione