Contributi INPS sospesi: istruzioni per mancati pagamenti

Con la circolare 43 del 6 marzo 2024  INPS fornisce alcune indicazioni generali in tema di sospensioni contributive per calamità naturali . In particolare precisa le conseguenze dei  mancati  pagamenti degli importi rateizzati  al momento della ripresa dei versamenti .

L'istituto definisce  quindi una modalità univoca che consente la gestione del credito i nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.

Sospensione versamenti contributivi per calamità e rateizzazione

Inps ricorda che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative,  come ad esempio le situazioni eccezionali  di calamita naturale,  devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

ATTENZIONE INPS sottolinea che  l'obbligo determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione, per cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Decadenza dalla rateizzazione, definizione agevolata e sanzioni

La  circolare descrive quindi  due diversi casi

  1. La decadenza dalla rateizzazione per mancato versamento di almeno due rate , come detto sopra , non comporta la decadenza dalla possibile  eventuale definizione agevolata in misura ridotta. I crediti residui  vengono   quindi affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.
  2. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

INPS precisa che  queste previsioni sono applicabili anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della  circolare  (6 marzo)

Sono da intendersi  superate le  precedenti istruzioni fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.

Restano salve comunque  eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.