Contribuzione FIS 2023: aliquote e codici

Con il messaggio 316 2023 Inps fornisce nuovi  chiarimenti sugli obblighi contributivi  delle aziende al Fondo di integrazione salariale istituito presso l'INPS per il 2023.

L'istituto segnala  in particolare che  dal 2023 vengono meno le riduzioni  delle aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 e che, alla luce della proroga prevista dal decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198,(Decreto Milleproroghe) del  termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà  dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 202,   i datori di lavoro dei  relativi settori a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

Misura delle aliquote contributive  e codici autorizzazione 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

  1.  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 
  2. da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti 

nel semestre di riferimento.

Sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”  previsti dalla circolare 76 2022 ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che impiegano  oltre  cinque dipendenti  e operano con più posizioni contributive s dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS

La contribuzione per CIGS  per i  datori di lavoro interessati (v. sotto) prevede il versamento dello  0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

Riguardo l'esposizione nel flusso Uniemens, si confermano le modalità già in uso.

Contribuzione CIGS: datori di lavoro interessati

La circolare 76 2022 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie:

  1.  I datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, 
  2. i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
  3. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale  
  4. i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dal numero di dipendenti.