Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps

Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa  (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo 

Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro  statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale  sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni  fornite dall'INPS con l'ampia  circolare 46 del 17.5.2023,  sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento  nell'ambito della crisi di'impresa.

Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa  

Viene specificato in particolare che 

  •  l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
  • il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“  qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano  altre manifeste ragioni economiche 
  •  i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
  • decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali  i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
  • il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni,  per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma  a norma del nuovo CCII  non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti  di cassa integrazione  o di  altre prestazioni di sostegno al reddito".

Per l’accesso alla  NASpI in caso di cessazione  durante la procedura di liquidazione giudiziale  l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023. 

Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti  

L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.

Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.

Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine  della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.

In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.

NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.

Compilazione flusso Uniemens

Il curatore deve utilizzare 

  • il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione 
  • Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
  • codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”   
  • codice  Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la  cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 
  •  codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.  per  la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il

ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.

Vengono richiamate per ulteriori dettagli  le circolari  n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.

 Viene inoltre sottolineato che queste  modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.