Decreto semplificazioni convertito: le novità sui nulla osta al lavoro

Il titolo III  del dl 73 2022 Decreto Semplificazioni,  convertito in legge 122-2022 in vigore dal 2 0 agosto 2022  prevede la semplificazione del procedimento di rilascio del nulla osta  per il lavoro subordinato anche stagionale dei cittadini extracomunitari., alla luce della grave crisi internazionale che si ripercuote anche nell’occupazione con carenza di manodopera in molti settori produttivi (manifattura agricoltura ristorazione ecc)

Va sottolineato che gli accertamenti e ai controlli per la  tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ed a quelli per la tutela del lavoratore non sono abrogati ma si svolgono successivamente all’inizio del rapporto di lavoro, e in caso di irregolarità provocano la revoca del nulla osta. 

 Le modifiche si applicano esclusivamente :

  1. al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021  (cd. Decreto flussi 2021)  e 
  2. a un successivo decreto per l’anno 2022, di prossima adozione, annunciato ufficialmente, dopo le anticipazioni da parte del presidente del Consiglio Draghi ma divenuto meno certo con la crisi di governo.

In sintesi , vediamo di seguito le principali novità.

Semplificazione nulla osta al lavoro cittadini extracomunitari

Il termine  per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l’immigrazione delle Prefetture, viene portato da 60 a 30  giorni, decorrenti per i lavoratori rientranti nel decreto flussi 2021 dal 22 giugno 2022 

Resta salva l'applicazione del silenzio assenso per i lavoratori stagionali  a determinate condizioni ossia:

    in presenza di autorizzazione nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro e

    rispetto da parte del lavoratore  delle  condizioni indicate nel precedente  permesso

Il nulla osta al lavoro quindi  costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale anche senza il rilascio preventivo di :

  • visto dal Paese di origine, 
  •  sottoscrizione del  contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo sportello unico e 
  • richiesta per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro al Questore. 

I passaggi sopracitati dell'iter  ordinario  vengono svolti  contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa to e laddove sopravvenga l’accertamento di criticità  si avrà la revoca del nulla osta .

Restano confermati gli obblighi  per il datore di lavoro previsti dalla normativa vigente :

  1. garanzia della disponibilità di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti  dalla  legge  
  2. impegno  al  pagamento  delle spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  nel  Paese  di provenienza.

Per le  domande che saranno presentate a seguito dell’adozione del prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per l’anno 2022.  il termine ridotto di trenta giorni per il nulla osta decorre dalla data di ricezione delle domande.  

La nuova procedura è applicabile anche per i cittadini stranieri che si trovavano nel territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022  per i quali sia stata prodotta proposta di lavoro con:

  •  presenza documentata  con documentazione rilasciata con una data certa da un organismo pubblico 
  •  mediante rilievi fotodattiloscopici dell’autorità di pubblica sicurezza o 
  •  tramite una dichiarazione in frontiera a seguito di ingresso per motivi turistici o studio o simili . 

Soggetti esclusi dalla semplificazione dei nulla osta 

Sono esclusi dalla possibilità di essere ammessi alle  procedure  semplificate coloro:

  •  nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione  
  •  che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 
  •  che risultino condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori;
  • che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.