Deroga al DURC per gli indennizzi da calamità: ok della Consulta
La regolarità contributiva è, di regola, una condizione necessaria per ottenere aiuti pubblici. Un’impresa che non è in regola con il versamento dei contributi a INPS e INAIL non può accedere a sovvenzioni, contributi o agevolazioni, e l’amministrazione verifica il requisito acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Questa regola può però subire eccezioni temporanee quando un evento calamitoso colpisce un territorio e le imprese danneggiate rischiano di restare escluse dai ristori proprio per i ritardi nei versamenti causati dall’emergenza.
Su una deroga di questo tipo, introdotta dalla Regione siciliana, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 183 depositata il 3 novembre 2026, respingendo il ricorso del Governo.
Ecco cosa è stato deciso e quali sono le indicazioni utili per consulenti del lavoro, commercialisti e imprese.
Ciclone Harry e ristori regionali: la deroga alla regolarità contributiva
Tra il 19 e il 21 gennaio 2026 la Sicilia, insieme a Calabria e Sardegna, è stata colpita da eventi meteorologici di eccezionale intensità. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, la Regione ha approvato la legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3, che ha stanziato risorse per sostenere le attività economiche danneggiate, in particolare gli stabilimenti balneari e le altre imprese dei litorali, con erogazioni gestite tramite IRFIS-FinSicilia.
L’art. 1, comma 7, della legge ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2026, questi interventi non sono subordinati alla regolarità contributiva. L’obiettivo era evitare che le imprese colpite perdessero l’accesso ai fondi per irregolarità derivanti dalla stessa crisi, considerando che le scadenze contributive successive all’evento non erano state sospese.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma, sostenendo che violasse la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettere e) e o), della Costituzione) e che eccedesse le competenze attribuite dallo Statuto siciliano (artt. 14, lettera g), e 17, lettere f) e h)). Secondo il Governo, la deroga contrastava con la normativa nazionale che subordina gli aiuti pubblici al DURC positivo, tra cui l’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, l’art. 31 del DL 69/2013, l’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025).
La Regione ha replicato che si trattava di una misura temporanea, limitata a indennizzi straordinari finanziati con fondi regionali, che non modificava gli obblighi contributivi delle imprese.
DURC e aiuti di emergenza: perché la Consulta ha respinto il ricorso
La Corte ha prima respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione, ritenendo il ricorso sufficientemente argomentato. Ha poi delimitato il campo di applicazione della norma: nonostante la formulazione ampia, l’esonero riguarda soltanto le erogazioni di aiuti alle imprese danneggiate e non si estende all’affidamento di contratti pubblici, ambito in cui la regolarità contributiva serve anche a garantire parità di condizioni tra i concorrenti. Per questo motivo le censure riferite alle competenze statutarie in materia di lavori pubblici e di assunzione di pubblici servizi sono state giudicate non pertinenti.
Nel merito, i giudici hanno individuato la materia prevalente. Gli aiuti previsti dalla legge regionale hanno destinazione settoriale e locale e non incidono sull’equilibrio economico generale: per questo non rientrano nella tutela della concorrenza, ma nelle materie di competenza regionale come protezione civile, agricoltura, industria e commercio, pesca e turismo.
La Corte riconosce che la norma tocca anche la materia previdenziale, perché il DURC è uno strumento di garanzia indiretta del pagamento dei contributi. Tuttavia questa incidenza è marginale. La norma:
- non modifica in alcun modo gli obblighi contributivi delle imprese verso gli enti previdenziali;
- non introduce un esonero stabile né generalizzato dalla verifica;
- si applica per un periodo limitato, solo agli indennizzi straordinari previsti da quella legge e solo alle imprese siciliane danneggiate dalla specifica calamità.
A rafforzare la conclusione c’è la scelta compiuta dallo stesso legislatore statale.
Con l’art. 23, comma 1-bis, del DL 25/2026, introdotto in sede di conversione, lo Stato ha previsto un esonero analogo dalla verifica della regolarità contributiva, fino al 31 dicembre 2026, per l’erogazione degli indennizzi nazionali legati alla stessa emergenza.
Infine la Corte ha distinto il caso dalla sentenza n. 141 del 2020, che aveva dichiarato illegittima una norma regionale con un’esenzione dal DURC senza limiti di tempo e valida per ogni tipo di contributo regionale sotto i 5.000 euro. La deroga siciliana è invece circoscritta per tipologia di aiuti, beneficiari e durata.
Per tutti questi motivi le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate.

