Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

Con la circolare INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 l’Istituto fornisce istruzioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025, tenendo conto della disciplina speciale introdotta  a regime nel 2025 per fronteggiare le emergenze climatiche.

Il punto chiave è l’equiparazione al lavoro – ai fini del calolo della  indennità di disoccupazione agricola – dei periodi di CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) fruiti nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, ma solo quando l’evento comporta la sospensione dell’attività per l’intera giornata. 

L’indicazione è particolarmente rilevante  perché incide sia sul requisito contributivo di accesso sia sulle giornate indennizzabili e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare nel calcolo, con effetti diretti sugli importi liquidati e sulle verifiche preliminari da svolgere in istruttoria.

Quadro normativo (con cosa cambia e per chi)

La  novità discende dall’art. 10-bis, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2025, n. 113 e dalla disciplina sulla CISOA prevista dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (intemperie stagionali),  per la quale in caso di  sospensioni o riduzioni dell’attività nel periodo 1° luglio–31 dicembre 2025, la CISOA è riconosciuta :

  • sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) 
  • sia agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), 
  •  a prescindere dal requisito delle 181 giornate previsto dalla disciplina ordinaria.

Tali  periodi CISOA  non concorrono al raggiungimento della durata massima annua di 90 giornate e, soprattutto, sono equiparati al lavoro ai fini della disoccupazione agricola (calcolo e – come chiarito dall’Istituto – anche accesso). 

La circolare precisa però un passaggio operativo essenziale: l’equiparazione opera esclusivamente nei casi di sospensione per l’intera giornata, mentre non si applica alle ipotesi di riduzione oraria, perché in tali casi le giornate risultano già utili (per gli OTD tramite elenchi annuali; per gli OTI tramite accredito contributivo). 

Da ultimo, in deroga all’art. 14 della L. 457/1972, la CISOA per eventi meteo estremi  viene concessa dalla Struttura INPS territorialmente competente ed è erogata direttamente dall’Istituto.

Istruzioni operative check list per i datori di lavvoro

Platea interessata

 Per l’equiparazione al lavoro dei periodi CISOA (eventi climatici) sono destinatari:

  • OTI assunti o licenziati nel 2025, purché nel 2025 abbiano svolto almeno 1 giorno di lavoro effettivo;
  • OTD, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno 1 giorno di effettivo lavoro.

Esclusioni. Gli OTI dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano/manipolano/commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (L. 240/1984) sono fuori dalla disoccupazione agricola perché, per eventi dal 1° gennaio 2022, accedono a NASpI.

Requisito contributivo (102 giornate nel biennio)

 In via letterale, l’equiparazione “ai fini del calcolo” non avrebbe inciso sul requisito di 102 giornate nel biennio (anno di competenza + anno precedente). Tuttavia INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, applica l’equiparazione anche per perfezionare il requisito contributivo, evitando penalizzazioni legate alle riduzioni di attività dovute al clima. Anche qui vale la regola pratica: rilevano solo i periodi CISOA per emergenze climatiche con sospensione per intera giornata; restano fuori le riduzioni orarie (già utili).

Indicazioni per la gestione aziendale (operatività):

  • Classificare correttamente gli eventi CISOA 1/7–31/12/2025 distinguendo intera giornata vs riduzione oraria (la differenza decide l’equiparazione).
  • Verificare l’anzianità utile: OTI/OTD devono avere almeno 1 giorno effettivo nel 2025.
  • Controllare il biennio 2024–2025: ai fini delle 102 giornate, sommare lavoro effettivo + (solo) CISOA equiparabile per intere giornate.

Giornate indennizzabili e alcolo

La disoccupazione agricola, se sussistono i requisiti, è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza entro il limite annuo di 365 (o 366 negli anni bisestili), dal quale vanno detratti: periodi di lavoro agricolo e non agricolo (dipendente e autonomo), giornate già indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità, infortunio), giornate non indennizzabili. 

Per il 2025, alle giornate di lavoro effettivo si aggiungono i periodi di CISOA (1/7–31/12/2025) equiparati al lavoro. Attenzione al punto operativo evidenziato dall’INPS: il “guadagno” in termini di giornate indennizzabili si realizza solo se la somma giornate lavoro effettivo + giornate CISOA equiparabili non supera 182 nel 2025; oltre tale soglia, il beneficio è neutralizzato perché la combinazione di giornate lavorate + giornate indennizzate (varie causali, inclusa disoccupazione agricola) non può superare il tetto di capienza 365 riferito al 2025. 

Misura della prestazione e trattenute. 

vedi tabella seguente

 Per calcolare la quota di disoccupazione agricola riferita ai periodi CISOA fruiti in base all’art. 10-bis, comma 2, INPS utilizza come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento CISOA. 

L’importo complessivo 2025 è quindi determinato applicando 40% (OTD) o 30% (OTI) a una media ponderata tra: 

  • retribuzione dei giorni di lavoro effettivo; 
  • retribuzione percepita per i periodi di CISOA equiparati.
Voce Valore/Regola Nota operativa (INPS)
Periodo CISOA “climatica” rilevante 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 Equiparazione al lavoro solo per sospensione intera giornata
Equiparazione al lavoro Sì, solo “intera giornata” Esclusa per riduzione oraria
Requisito per accesso Disoccupazione agricola (biennio) 102 giornate (2024–2025) INPS applica equiparazione anche al requisito (solo intera giornata)
Requisito minimo 2025 Almeno 1 giorno di lavoro effettivo Per OTI e OTD (OTD: presenza in elenchi 2025)
Beneficio sulle giornate indennizzabili Solo se (lavoro + CISOA) ≤ 182 nel 2025 Oltre 182, beneficio neutralizzato (capienza annua 365)
Aliquota indennità OTD 40% retribuzione di riferimento Trattenuta 9% fino a max 150 giorni
Aliquota indennità OTI 30% retribuzione effettiva Nessuna trattenuta di solidarietà
Retribuzione per giornate CISOA Importo giornaliero CISOA Calcolo su media ponderata con retribuzione dei giorni lavorati