Fondi solidarietà: Statuti da adeguare entro il 31.12.2022

E' stata pubblicata il 21 ottobre 2022 una nuova circolare del Ministero del lavoro  sulla riforma della cassa integrazione e dei Fondi di solidarietà,  di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015,  realizzata con  la legge di Bilancio 2022, e con il decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 .

La circolare ricorda la scadenza per gli adeguamenti statutari richiesti agli organi di amministrazione dei fondi entro la data del 31 dicembre 2022 da inviare alla direzione ammortizzatori sociali per consentire l'istruttoria e le'emissione dei relativi decreti ministeriali (V. i dettagli nell'ultimo paragrafo)

 In merito  sono già stati pubblicati chiarimenti con le circolari ministeriali  n. 1 del 3 gennaio 2022  del ministero e con le circolari 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’Inps, che ha poi fornito le ultime precisazioni con il messaggio  2936 del 22 luglio 2022 

Ampliamento Fondi di solidarietà: le istruzioni INPS 

Il messaggio INPS 2936 2022 riepiloga le novita  in particolare per i fondi di solidarietà bilaterali  per i quali la riforma prevede un  significativo ampliamento dell operatività,  che si attua per periodi di interruzione o riduzione di attività lavorative con 

  1. causali ordinarie e
  2. causali straordinarie

con le stesse durate  previste per  i trattamenti di cassa integrazione .

 Inoltre si ricorda che  tutti i datori di lavoro dei settori  esclusi dalla CIGO,  rientrano nelle tutele dei Fondi indipendentemente dal numero di dipendenti .

Il messaggio si sofferma in particolare sugli obblighi di adeguamento statutario previsti per i fondi bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 148 2015,  già costituiti al 31 dicembre 2021,  per i quali  il periodo transitorio per adeguarsi  termina il 31 dicembre 2022 .

Il messaggio precisa che  tale  termine  riguarda anche

  1.  il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
  2.  il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali,

benche operativi solo in data successiva al 31.12.2021, e per i quali  la norma prevedeva il termine del 30 giugno 2023.

Fondi solidarietà bilaterali:  le nuove  tutele

Le tutele obbligatorie  dovranno avere le seguenti durate:

Datori di lavoro

Durata minima che deve essere garantita dal Fondo

  • datori di lavoroche occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
  • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • datori di lavoroche occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • datori di lavoroche occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
  • 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);
  • 12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";
  • 36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

Da sottolineare  in particolare che dal 1° gennaio 2022:

  •  le imprese artigiane dell'indotto  non sono piu tutelate dalla Cigs e non hanno il relativo obbligo contributivo  in quanto passano nell'ambito del  fondo bilaterale di settore (Fsba).
  • i fondi di solidarietà bilaterali devono garantire anche  l'assegno nucleo familiare – ANF –  la cui disciplina dal 1° marzo 2022, è stata modificata dal decreto legislativo sull'assegno unico universale  n. 230 2021.

Indicazioni ministeriali per l'adeguamento degli statuti 

Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali  del Ministero del lavoro fornisce un riepilogo delle indicazioni relative ai fondi di solidarietà  per l'adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

In particolare, con l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2022 , la Direzione  ricorda che  in assenza di adeguamento  alla platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi e alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale  entro la data citata:

  •  i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e 
  • i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

Ai fini dell'adeguamento, le parti sociali devono sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 l'accordo di adeguamento e trasmetterlo alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Divisione IV,  per l'avvio dell'istruttoria per la modifica con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia , degli atti istitutivi di ciascun Fondo, d'intesa anche  con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali.