Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti

Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 27 ottobre 2023  il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.

Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.

Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi , 

una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)

Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni 

Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento  delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

 In particolare si prevede l'adeguamento di 

  • importo, 
  • durata e 
  • causali di accesso 
  • all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,

 nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.

Il decreto  prevede quindi che:

  • l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

La durata massima  e' pari: 

  • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

 Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti

 I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

E' previsto  anche

  • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
  • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi 

 Il messaggio INPS  3901/2023 precisa che  i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano  dall’11 novembre 2023,  quindicesimo giorno  dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 

Dal mese di novembre 2023  quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano  sempre dal mese di novembre, gli obblighi  verso il FIS  con revoca  del codice autorizzazione “0J”.

Sono dovuti in particolare 

  • per le imprese fino a 15 dipendenti il  contributo  dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
  • per  le imprese con oltre  15 dipendenti  il contributo dello 0,65%

di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens

Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo  di solidarietà ambiente

Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:

a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

b)  50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e  sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.

ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive,  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il  significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.