Formazione in CIGS: le sanzioni per mancata partecipazione

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 l'annunciato Decreto del ministero del lavoro  con i criteri e modalita' per l'accertamento e le sanzioni in caso di  mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore  durante i periodi di cassa integrazione straordinaria .

Si ricorda che l'obbligo  formativo è stato recentemente definito dal decreto 140,  sempre datato 2 agosto ma pubblicato il 28 settembre 2022 , a norma dell’articolo 25-ter, comma 3, inserito nel Dlgs 148/2015, dall'ultima legge di bilancio 2022  ha ampiamente rivisto la disciplina degli ammortizzatori sociali 

Vediamo in sintesi cosa prevede il decreto 

La partecipazione alle iniziative formative  connesse a periodi Cassa integrazione guadagni straordinaria o assegno  dei Fondi di solidarietà alternativi è obbligatoria e le assenze possono essere giustificate  solo nei casi seguenti:

a)  documentato stato di malattia o di infortunio;

b)  servizio civile o di leva o il richiamo alle armi;

c)  durante i periodi di astensione previsti per stato di gravidanza,

d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo,  con esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

e) presenza di gravi motivi familiari documentati o certificati

f) i casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo ancorché determinato da causa di forza maggiore senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale da parte del beneficiario.

Sanzioni per mancata formazione  lavoratori in cassa integrazione straordinaria

.La mancata partecipazione  ad  ognuno dei corsi  proposti durante la cassa integrazione straordinaria  compoeta ducrtazioni dell'indennità in misure diverse proporzionali alla percentuale di ore di assenza, secondo la seguente tabella

percentuale assenze decurtazione trattamento integrazione
da 25 a 50%  decurtazione  di  un  terzo  delle  mensilita'
dal 50 all'80% decurtazione della metà delle mensilità di trattamento previste
oltre l'80% decadenza dal trattamento di integrazione salariale
In tutti i casi resta ferma la sanzione  minima pari al taglio di 1 mensilità di CIGS

In ogni caso, il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente corrisposto.

Verifiche e controlli

Le verifiche e l'irrogazione delle sanzioni sono affidate al   servizio  ispettivo  territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ovvero  nel  corso  degli   accertamenti  previsti al termine dei programmi di cassa integrazione  guadagni straordinaria 

L'organo ispettivo,  ne   da'comunicazione all'INPS –  sede  territoriale  competente  –  ai  fini  dell'applicazione della sanzione.   

ATTENZIONE  Le modalita' per procedere alla decurtazione delle mensilita' di  integrazione salariale ai lavoratori destinatari del  trattamento  di  integrazione salariale a carico dei fondi di solidarieta'  bilaterali alternativi  saranno  individuate dai soggetti preposti alla gestione dei  fondi stessi.