INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo

Con la  circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail  si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni ,  annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate. 

Nello specifico la circolare   ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che 

" la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste  dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di  accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di  centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83  dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed  all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica  soggettiva rivendicata. "

 Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma  la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad  emettere un provvedimento espresso di  assenso o di  rigetto e a comunicarlo all'interessato  

Solo l’adozione  di tale provvedimento  determina la cessazione della sospensione della prescrizione. 

La prescrizione specifica ancora la circolare  INAIL,   riprende a decorrere dalla data di ricezione  del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come  affermato  anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,