ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni

Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha  fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene  attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare  secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita  2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).

 Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli

In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece  riferimento  all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente 

Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico  fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme),  sul  patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

 –    presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;

–    richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;

–    presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. 

Per quanto riguarda il  patrimonio mobiliare  si possono presentare ad esempio 

  • documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
  • denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
  • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
  • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
  • la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;

oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:

  • documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

Nuove modalità  da settembre  Novembre 2023

Il messaggio informava che  la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021,  a partire dal mese di competenza settembre 2023 

ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto  l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre,  " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione,  garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.

L’INPS  avviserà  del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà  avvenire  con una delle modalità sopra indicate.

In caso di presentazione di una nuova DSU  corretta entro il termine di validità della  DSU già presentata  (31 dicembre),  l’importo dell’Assegno unico verrà  corrisposto per intero e con  le integrazioni aspettanti  rispetto alle  mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE