Lavoro domenicale: buoni benzina e spesa esenti come fringe benefit

Il welfare aziendale può essere usato anche per riconoscere il disagio di chi lavora stabilmente la domenica. 

Con la risposta a interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso previsti da un piano destinato al personale addetto ordinariamente al servizio domenicale vanno inquadrati, ai fini fiscali, come fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, commi 3 e 3-bis, del TUIR (DPR 917/1986), e non tra le opere e i servizi di welfare del comma 2. Il fatto che l’azienda definisca l’iniziativa “welfare aziendale” non cambia il regime applicabile: i buoni non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo entro la soglia di esenzione prevista per il periodo d’imposta e, se la soglia viene superata, diventano interamente imponibili.

Welfare aziendale per il lavoro domenicale

La società che ha presentato l’istanza gestisce servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti. Questi servizi sono organizzati su sette giorni settimanali, senza distinguere tra giorni feriali e festivi. Per sostenere benessere, fidelizzazione e motivazione dei dipendenti che lavorano strutturalmente la domenica, l’azienda intende introdurre un sistema di welfare per il biennio 2026/2027. Il piano prevede l’assegnazione di buoni benzina o di buoni spesa multiuso.

I benefit vengono erogati ogni mese, in proporzione al valore annuo stabilito per la fascia di appartenenza del lavoratore. Le fasce sono aggiornate ogni trimestre in base al numero di domeniche lavorative richieste dall’unità organizzativa:

  • Fascia A: lavoratori per i quali un contratto individuale o una disposizione aziendale precedente prevede già il lavoro domenicale ordinario, oppure addetti a unità che richiedono 16 domeniche l’anno;
  • Fascia B: addetti a unità che richiedono 12 domeniche l’anno;
  • Fascia C: addetti a unità che richiedono 6 domeniche l’anno.

Secondo l’istante, il piano non mira a premiare la performance individuale e non rappresenta un corrispettivo della prestazione, né un premio di produttività o di risultato. Il lavoro domenicale, inoltre, è già remunerato con un’indennità specifica prevista dall’articolo 32, lettera c), del CCNL Utilitalia Ambiente, il cui importo è stato aumentato con un accordo integrativo aziendale.

 La società ha quindi chiesto se i buoni possano essere considerati fringe benefit esclusi dal reddito di lavoro dipendente.

Fringe benefit e voucher: perché i buoni non sono tassati

Il primo punto chiarito dall’Agenzia riguarda la qualificazione. Anche se inseriti in un piano definito di “welfare aziendale”, i buoni benzina e i buoni spesa sono beni ceduti al dipendente e ricadono quindi nella disciplina dei fringe benefit. 

Non rientrano invece nelle opere e nei servizi con finalità sociali previsti dal comma 2 dell’articolo 51, che seguono regole proprie. Per questo il trattamento fiscale dipende dal rispetto della soglia del comma 3, e non dal nome dato al piano.

L’Agenzia parte dal principio di onnicomprensività stabilito dal comma 1 dell’articolo 51 del TUIR. In base a questo principio, tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito, compresi i beni e i servizi forniti dal datore di lavoro. 

Il comma 3 prevede però un’eccezione: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati in natura  non è tassato se, nel periodo d’imposta, resta entro una determinata soglia. Se la soglia viene superata, l’intero importo diventa imponibile. 

Come noto il limite ordinario di 258,23 euro è stato elevato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, dall’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a 1.000 euro, che salgono a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Il comma 3-bis consente di erogare i beni e i servizi anche tramite documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con un valore nominale. Per valorizzare i benefit si applica il criterio del valore normale, come indicato dalla circolare ministeriale n. 326 del 23 dicembre 1997. Le circolari n. 59/E del 2008 e n. 28/E del 2016 hanno confermato che anche i buoni rappresentativi di beni, come i buoni carburante, rientrano in questa disciplina.

Richiamando la risposta a interpello n. 5 del 2025, l’Agenzia ricorda  anche le regole previste dall’articolo 6 del decreto interministeriale 25 marzo 2016:

  • il voucher di welfare aziendale  è nominativo, non può essere convertito in denaro né ceduto a terzi;
  • non può rappresentare somme di denaro;
  • il dipendente non deve intervenire nel rapporto economico con il fornitore.

Le conclusioni dell’Agenzia

Infine si precisa che, poiche  si tratta di fringe benefit, è ammesso il voucher cumulativo, che non è consentito per i servizi del comma 2. Questo voucher può dare accesso a più beni, scelti anche tramite una piattaforma elettronica, purché il valore complessivo resti entro la soglia di esenzione.

Sulla base di quanto dichiarato dall’istante, l’Agenzia conclude  quindi che i buoni carburante e i buoni spesa del piano sono fringe benefit e non concorrono al reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, entro il limite complessivo previsto per ciascun anno.

Resta comunque salvo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.