Lavoro interinale: sentenza UE sulle retribuzioni

 Un recente sentenza della Corte di Giustizia europea ( Causa 311/21)  riafferma il principio di parità di trattamento dei lavoratori  somministrati  e la necessita per gli stati membri di assicurare  che in caso di differenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva vengano previste le dovute  compensazioni

Il caso riguardava una lavoratrice tedesca assunta con contratto a termine e inviata da una agenzia di lavoro interinale presso un’azienda  di distribuzione al dettaglio,  dove i dipendenti diretti  ricevevano un trattamento retributivo piu favorevole. La lavoratrice aveva chiesto quindi il riconoscimento di un trattamento .

Nel ricorso si fa riferimento in particolare all'articolo 5 della direttiva 2008/104, intitolato «Principio della parità di trattamento», che dispone:

«1.      Per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

Ai fini dell’applicazione del primo comma le regole in vigore nell’impresa utilizzatrice riguardanti:

a)      la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani; e

b)      la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali,

devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.

2.      Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un contratto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l’altra.

3.      Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l’opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

4.      A condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione, gli Stati membri che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema legislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica possono, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale e in base a un accordo concluso dalle stesse, stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d’occupazione in deroga al principio di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative possono prevedere un periodo di attesa per il conseguimento della parità di trattamento.

La Corte Ue ha  ribadito  quindi nella propria pronuncia che il lavoro tramite agenzia interinale deve assicurare una protezione globale  ovvero un nucleo di tutela minima ai lavoratori. Nel rispetto di questo concetto , fatta salva la liberta di contrattazione collettiva che puo precedere differenti trattamenti retributivi  è necessario che  vengano previste  altre forme di vantaggio per questi lavoratori  a compensazione  del differente trattamento economico,    in materia di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione"  .

La sentenza non specifica quali siano in iettaglio le compensazioni ma   si puo ritenere che   possano riguardare l’orario di lavoro, gli straordinari periodi di riposo pemessi e ferie o anche specifici emolumenti ad personam   come il superminimo  esclusi dalla retribuzione  tabellare

La normativa nazionale deve prevedere una regolazione di tali istituti che consenta di assicurare appunto ai lavoratori interinali una sostanziale parità di trattamento con i lavoratori dipendenti direttamente dall'Azienda utilizzatrice .

 Inoltre  la Corte sottolinea che  

  • "il rispetto dell’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale deve essere valutato, in modo concreto, comparando, per un determinato lavoro, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale, 
  • l’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale non richiede che il lavoratore tramite agenzia interinale interessato sia legato all’agenzia interinale da un contratto di lavoro a tempo indeterminato."