Legge Sostegni bis: decontribuzione anche per cultura e spettacolo

L’esonero contributivo totale per le aziende più colpite dall'emergenza Covid previsto dal DL 73/2021, viene ampliato dalla legge di conversione  a nuovi settori di attività. La decontribuzione riguarda le aziende che hanno utilizzato trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nei settori:  

  • del turismo e 
  • degli stabilimenti termali e
  • del commercio,

  cui si aggiungono ora i settori creativo, culturale e dello spettacolo.

L’agevolazione comporta per l’azienda il blocco dei licenziamenti fino a fine 2021.

La misura ha le seguenti caratteristiche:

  • è fruibile dal 26 maggio ed entro il 31 dicembre 2021
  • nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021
  • restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.
  • resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche
  • è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.

Come detto ai beneficiari si applica fino al 31 dicembre 2021   il divieto di 

  • licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, 
  •  licenziamento collettivo 
  • il blocco delle procedure in corso alla data del 18 marzo 2020, già contemplate dall'art 8 commi 9-11 dell DL 18 2020 convertito in legge. 

La violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso    con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale 

Ancora, la norma prevede che l'esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono stanziati per questa misura 770 milioni di euro per il  solo 2021.

L'Inps  è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande  e  sospendera le autorizzazioni  nel caso  in cui, anche in via prospettica si  superi  l'importo stanziato. 

Dall' Istituto si attendono ancora , già dalla data del decreto legge , le istruzioni operative per la definizione piu dettagliata delle aziende interessate e per le modalità della domanda.

Da segnalare infine che il beneficio  rientra nei limiti e condizioni del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»  quindi l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della  Commissione europea che sarà comunicata dall'istituto previdenziale .