NASPI e DIS COLL senza riduzioni per i volontari del servizio civile

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono cumulabili senza riduzioni con l’assegno per  servizio civile universale.  Può essere richiesto all'INPS il conguaglio di quanto non ricevuto. 

 Lo afferma l'Inps nel messaggio 1800 del 28 aprile 2022, correggendo  quando affermato nella circolare n. 142 del 2015 .

L'istituto ricorda che l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 , sulla base della norma del DLGS 77 2002, aveva qualificato tali somme come  redditi da collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Vista tale  qualificazione,  nella circolare 142 2015 si affermava  che il  cumulo  tra Naspi o Discoll e  compenso comportava l' abbattimento dell'indennità nella misura dell’80% del compenso previsto.

Il decreto 77 2002 è stato abrogato con l'adozione del  D.lgs n. 40 del 2017 , il quale modifica sostanzialmente la qualificazione di tali redditi.  

Statuisce infatti  che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, quindi:

  •  non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità
  •  gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Vista la diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e  la  possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione,  i beneficiari  delle prestazioni  non sono tenuti  effettuare all’INPS alcuna comunicazione  sul  compenso annuo.

Richieste di ricalcolo di NASPI e DISCOLL per operatori di servizio civile

Si può   far domanda  per il conguaglio di quanto non ricevuto  nelle indennità percepite in passato, alle  Strutture territorialmente competenti.

La riliquidazione della prestazione su istanza di parte si applica  retroattivamente  solo con ii limiti seguenti 

  •  rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato 
  • per la NASPI nel termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 oppure entro il termine di  prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 v messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018 o 
  • per la DIS coll ,  nel termine ordinario di dieci anni.