Premi produttività dal 2026 tassazione all’1%

La legge di Bilancio 2026 proposta dal Governo introduce un ulteriore rafforzamento del regime fiscale dei premi di produttività, riducendo l’aliquota agevolata dal 5% all’1% a partire dal 2026. 

Se sarà approvata dal Parlamento,  la norma contenuta nella bozza governativa della manovra  si applicherà alle somme erogate ai lavoratori dipendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, fino a un massimo di 5.000 euro annui — contro i 3.000 euro attuali (elevabili a 4.000 solo nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Si tratta di una misura che, secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al 15 settembre 2025, sta mostrando effetti  sempre piu positivi: sono oltre 4,7 milioni i lavoratori che beneficiano dei premi di risultato collegati a contratti di produttività ancora attivi, di cui 3,5 milioni coperti da accordi aziendali e 1,2 milioni da contratti territoriali. Il valore medio dei premi erogati si attesta intorno a 1.600 euro l’anno.

 L’obiettivo del Governo, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni, è quello di sostenere i salari e  favorire il miglioramento della produttività 

 Premi di produttività – quadro di sintesi 
Voce Regime attuale Nuovo regime Note operative
Aliquota imposta sostitutiva sui premi 5% 1% (dal 2026) Applicabile ai premi collegati a obiettivi di produttività secondo la legge.
Soglia annua agevolabile 3.000 € (fino a 4.000 € con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) 5.000 € Limite per somme erogate al raggiungimento degli obiettivi.
Condizioni Premi di risultato previsti dalla normativa e dalla contrattazione di secondo livello. Invariate: obiettivi misurabili/riscontrabili secondo legge. Resta la necessità di accordi che definiscano obiettivi e criteri di verifica.

Regime fiscale 2025 premi di produttività ai lavoratori e partecipazione agli utili

La legge di bilancio  2025 ( n. 207 2024(  ha previsto  tra le misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, la proroga del taglio dell'imposta dal 10 al 5%  sui premi di produttività.

Riepiloghiamo di seguito la normativa e le precedenti precisazioni dell'amministrazione finanziaria sul tema.

 Si conferma dunque che  per gli emolumenti relativi a:

  • premi di risultato
  • forme di partecipazione agli utili d’impresa

si applica l'imposta, sostitutiva  dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, del 5% , entro il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso  

  • pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,
  • a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.

Va ricordato che a norma della  Legge 208/2015 il premio  di risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva  forfettaria e non all'IRPEF, solo se:

  • le  somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali  stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale   ovvero i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  , e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  •  La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
  •  Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016

Sul tema  l' Agenzia delle Entrate ha anche  specificato  anche  che  l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. 

Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi  (Risposta a interpello n. 265 2022)

La detassazione dei premi di produttività si può applicare  per il periodo  dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risposta a Interpello 456 2019)

per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile  in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito  dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018)

L'Agenzia aveva pubblicato una circolare sul tema  n. 5  il 7 marzo 2024. 

Premi produttività Circolare 4 del 16.5.2025

Nella circolare 4 del 16 maggio 2025  l'Agenzia  precisa che all'estensione prevista dalla legge di bilancio 2025 continuano ad  applicarsi le istruzioni fornite con le circolari 7 marzo 2024, n. 5/E, 1° agosto 2023, n. 23/E, 29 marzo  2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia.