Rappresentante sicurezza responsabile per omissioni in caso di infortunio

Anche la Cassazione rafforza l'attenzione sul tema della sicurezza e in particolare degli infortuni mortali sul lavoro . Una inedita posizione  è illustrata nella 

 recente, sentenza 38914/2023  in cui viene attribuita non solo al datore ma  anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la  colpa per un infortunio mortale a un lavoratore. 

I giudici  affermano  infatti il concorso nel reato di violazione in materia di sicurezza l'omissione di  idonei comportamenti  da parte del RLS ovvero il fatto  che non abbia sufficientemente  richiesto e promosso l'attuazione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

Prevenzione rischi e Infortunio mortale

Il  caso   riguardava  l'infortunio mortale occorso a un lavoratore rimasto travolto dalle  tubazioni metalliche  che aveva   appena terminato di stoccare in una alta scaffalatura  con l'utilizzo di un muletto. Sia il tribunale di Trani  che la corte di appello di Bari  avevano ritenuto responsabili  sia il  rappresentante della ditta- datore di lavoro.  che il RSL per la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso, nella valutazione dei rischi per la sicurezza :

  •  di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e
  •  di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi ,  
  •  di aver consentito che  il lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

In particolare al  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva  ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale  attraverso una serie di contegni omissivi, ovvero avere omesso di

  1.  promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori,
  2.  di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti  per l'uso dei mezzi di sollevamento e 
  3. di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del  lavoratore del carrello elevatore.

Gli obblighi sono infatti previsti dall'’articolo 50 del Dlgs 81/2008 anche se  la norma non specifica  le sanzioni correlate .

Nella difesa  degli imputati venivano contestate le circostanze relative alla mancanza di formazione e si evidenziava la presenza di un regolare documento di valutazione dei rischi. Inoltre  si  indicava la responsabilità dell'accaduto nel comportamento imprevedibile e incauto del lavoratore. 

La Cassazione nel confermare la condanna,  sottolinea  invece, in merito alla responsabilità del datore di lavoro ,  come descritto nell'istruttoria della Corte di Appello,   che  nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all'azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate e la necessità  che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione ma non risultano evidenze che  le misure necessarie fossero state messe in atto .

Riguardo alla condotta del lavoratore "anomala ed imprevedibile"  la Cassazione ricorda il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253) e concorda con la corte territoriale  sul fatto che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non vale ad elidere il nesso di causalita' tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il (OMISSIS) svolgeva attivita' diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari "  

Rappresentante lavoratori per la sicurezza e reato di omissione 

Con riguardo in particolare alla responsabilità del RSL la sentenza  ricorda che l'articolo 50 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,  disciplina le funzioni e i compiti del l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  affidandogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. 

In questo caso non è in discussione la titolarità della responsabilità, dicono i giudici  ma il fatto che  con la sua condotta, ha  contribuito  alla verificazione dell'evento,   infatti è emerso che  l'imputato non ha in  alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il  lavoratore  fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza .