Ricorsi contro INPS e autotutela: ecco i nuovi regolamenti

Con due circolari successive  il 17 maggio 2023 l'inps  ha  illustrato   i due nuovi regolamenti adottati  con deliberazioni nn. 8 e 9 2023 del CDA dell'istituto  in materia di ricorsi amministrativi 

Si tratta in particolare di

  • circolare 47-2023:  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela e
  • circolare 48-2023 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS

Vediamo di seguito in sintesi le principali  indicazioni dell'istituto.

Ricorsi amministrativi INPS

Il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati Inps, a seguito della delibera  CDA  n. 8 del 18 gennaio 2023 spiega l'istituto, si è reso necessario  

  • velocizzare la tempistica di soluzione dei ricorsi in fase amminstrativa per ridurre in contenzioso giudiziario 
  • uniformare le procedure moltiplicatesi per l'ampliamento del numero di comitati presenti nell'istituto dopo la soppressione di altri enti per i quali i contribuenti devono fare oggi riferimento  ( ad es. Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti) 

La circolare sottolinea che  ricorso amministrativo  puo  essere presentato alla sede territoriale :

personalmente o tramite intermediari professionali o  Patronati ( a seguito di regolare mandato) 

in  modalità telematica 

  •  entro 90 giorni dalla data della sua ricezione, 
  • ridotti a 30 nei  seguenti casi: ricorsi ai Comitati di Vigilanza; ricorsi  relativi a  prestazioni previdenziali ed entrate contributive  del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo per gli sportivi professionisti; ricorsi  relativi a diniego di trattamento di integrazione salariale ordinaria e CISOA;  ricorsi avverso i provvedimenti sulle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale.

ATTENZIONE : il difetto di sottoscrizione non comporta la nullità del ricorso, in quanto la riferibilità al ricorrente è garantita dalle modalità e dagli strumenti previsti per l'accesso ai servizi online e comunque è prevista una sorta di clausola di salvezza rappresentata dall'uso di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Pec, ove sia presente la firma olografa del ricorrente e la copia del documento di identità.

La risposta del comitato deve  arrivare entro entro 90 giorni  e viene trasmessa alla sede per l'esecuzione.

Non sono esclusi  casi di sospensione delle decisioni.

Regolamento in materia di autotutela INPS

La procedura viene gestita dalla direzione che ha gestito il provvedimento oggetto di riesame, ,  su proposta del dirigente dell'area o funzionario dell'unità o su istanza di parte ( anche tramite Patronato),o anche a seguito di provvedimento giudiziario,   in  forma telematica o via PEC .

I tempi di istruttoria sono di 30 giorni   con decorrenza  dalla comunicazione di avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso, in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura cui fa riferimento l’Ufficio  autore del provvedimento  di uno dei seguenti provvedimenti: 

  1. annullamento d’ufficio (da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento), 
  2. rettifica (da assumere entro 30 giorni dall’avvio del procedimento), 
  3. convalida o revoca (entrambe da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento).