Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti

E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta  Ufficiale il decreto legislativo  per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .  

Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori  beneficiari.  Il 3 gennaio con la circolare 2  2024   sono state  fornite le istruzioni operative aggiornate .

La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio  e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.

Indennità discontinuità spettacolo: cos'è

Il decreto   per  la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:

  1.  l'istituzione di una nuova misura di sostegno  chiamata  indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore  a partire dal 1 gennaio 2024
  2. l'abrogazione della attuale indennità  ALAS riservata ai lavoratori autonomi.  

Con un il  messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che   l'indennità  entra  in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio  per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS,  quindi entro il 15 dicembre 2023  si poteva  fare richiesta  per il 2022,   con requisiti verificati nel 2022)

Da gennaio 2024 si può  fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)

La copertura finanziaria prevista è di

  • 100 milioni di euro per il 2023, 
  • 46 milioni per il 2024, 
  • 48 milioni per il 2025 e 
  • 40 milioni  annui a decorrere dal 2026. 

Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi  a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).

Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti

L'indennità di discontinuità  per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:

  1. autonomi, 
  2. co.co.co. e
  3.  subordinati a tempo determinato
  4.  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità 

che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche  operatori  di sale cinematografiche,  impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa,  maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi,  della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil)  che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.

I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:

  • a)  essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano; 
  • b) essere residente in Italia da almeno un anno; 
  • c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda; 
  • d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di  indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)  nel medesimo anno; 
  • e) avere, nell'anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall'esercizio delle attività lavorative per le quali  e'  richiesta l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;    
  • f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell'anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l'indennità  di  disponibilità di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81; 
  • g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. 

Indennità spettacolo: importo e domanda

L'indennità  sarà erogata:

  •  in un’unica soluzione
  •  per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente    detratte  le  giornate
  • coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo,  
  • nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessive.

L'importo  sarà calcolato   nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.

Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente, 

  1. accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
  2.  telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
  3.  rivolgendosi agli enti di Patronato.

Indennità di discontinuità spettacolo: formazione  e patto di attivazione

Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori  che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL 

Indennità spettacolo:   la contribuzione aggiuntiva 

Sono previsti per il finanziamento  contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024

In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:

  1. un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, 
  2.  un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto

Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale  per i  rapporti di lavoro subordinato a termine    è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.

Inps  precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.