Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull’accordo UE

Lo scorso 28 dicembre  2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l'accordo quadro  europeo sul telelavoro dei transfrontalieri  "Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework "". L'accordo entra  in vigore , per l’Italia,  dal 1° gennaio 2024.

A questo link la lista dei paesi firmatari

In particolare è prevista una novità importante ovvero l'innalzamento dal 25% al 50% del limite di  tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza entro il quale è consentito il versamento dei contributi previdenziali nel paese in cui ha sede l’impresa . In questo modo diviene  meno frequente la competenza  della legislazione  sociale del paese di residenza, con effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori sia per le imprese coinvolte.

In data 13 marzo 2024 INPS ha emanato un messaggio per le prime  istruzioni in particolare riguardanti l'ambito applicativo delle novità  e le modalità di richiesta di deroga, in attesa della firma di ulteriori specifici accordi in materia previdenziale 

Vediamo piu in dettaglio.

Accordo quadro telelavoro transfrontalieri

Da luglio 2023, l'Unione Europea ha predisposto un accordo aperto a tutti gli Stati aderenti alla libera circolazione (SEE) in tema di valutazione del telelavoro per i trasfrontalieri. La firma dell'Italia è giunta come detto a dicembre 2023 e l'accordo è in vigore dal 1 gennaio 2024.

L'accordo prevede o che  un individuo residente in Italia con un contratto di lavoro in Svizzera potrà lavorare da casa fino al 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto a partire dal 1° gennaio 2024, senza modifiche alla sua posizione pensionistica e assicurativa. 

Se supera tale  soglia,  la competenza passa all'INPS, che  può  richiedere all'azienda svizzera il versamento del contributo corrispondente in Italia, con aggravi amministrativi ed economici 

Si ricorda che, invece,  dal punto di vista fiscale se il  telelavoro oltrepassa determinate soglie, può comportare modifiche nella modalità di tassazione del reddito . Attualmente in base all'ultimo accordo  bilaterale  tra Italia e Svizzera del 28 novembre 2023, i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di confine (sia "vecchi" che "nuovi") possono lavorare da casa fino al 25% del tempo di lavoro senza subire cambiamenti nella loro posizione fiscale.

ATTENZIONE Lo stesso principio si applica anche ai lavoratori frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine, in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni. 

Per ulteriori info e aggiornamenti sui paesi aderenti, è possibile consultare il sito Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland | Federal Public Service – Social Security (belgium.be) .

Telelavoro frontalieri UE:  prime istruzioni operative 

Con il messaggio 1072 del 13 marzo INPS  ricorda innanzitutto la  Definizione data nell'accordo di telelavoro transfrontaliero : ovvero  un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

Si sottolinea che

  •   il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro anche se non è previsto l'obbligo di connessione .per tutto l’orario di lavoro 
  • Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 Situazioni alle quali non si applica l’Accordo:

  • esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
  •  esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o
  •  lavoro autonomo. 

In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo (artt. 2 – 4), come espressamente previsto nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.

Accordo telelavoro transfrontalieri 2023:  Richieste di deroga e iter procedurale 

Le richieste di deroga devono essere presentate 

  • all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.
  •  soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari 
  • per  un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

La domanda di deroga  può avere  effetto retroattivo soltanto in casi nei quali  i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede 

  • per un periodo precedente la data di richiesta non superiore  tre mesi, oppure 
  • entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

Rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) 

La richiesta di deroga deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati,  seguendo il  seguente percorso 

 “Nuova richiesta” 

  •  indicare la matricola aziendale
  •  scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”.
  •  Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” indicare lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro. 
  • Nella schermata successiva selezionare “Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)”;

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.