Tirocini under 35 pagati dall’INPS: ecco la convenzione Lavoro Giovani Calabria

Con il messaggio n. 3601 del 5 novembre 2026, l’INPS illustra la convenzione firmata con la Regione Calabria per il pagamento della misura “Lavoro Giovani Calabria”.

La misura finanzia tirocini extra-curriculari per giovani con meno di 35 anni. L’Istituto pagherà, per conto della Regione, l’indennità mensile di partecipazione spettante ai tirocinanti. Le risorse complessive ammontano a 7 milioni di euro. Questa cifra comprende anche il rimborso all’INPS dei costi del servizio di pagamento. 

Di seguito una sintesi del quadro normativo, del trattamento fiscale e delle procedure operative.

Il quadro normativo e i contenuti della convenzione

La misura fa parte del “Piano per l’occupazione 2023-2027”. La Regione Calabria lo ha approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 13 settembre 2024 e lo ha aggiornato con la deliberazione n. 304 del 20 giugno 2025. Il Piano rientra nel Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, azione 4.aa.2. Questa azione punta a favorire l’occupazione giovanile collegando meglio scuola, formazione e imprese del territorio.

 I tirocini riguardano i settori della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e devono rispettare le Linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 613 dell’11 dicembre 2017.

L’Avviso pubblico per selezionare i soggetti promotori è stato approvato con il decreto dirigenziale n. 5619 del 7 aprile 2026. Il Consiglio di amministrazione dell’INPS ha poi adottato la convenzione con la deliberazione n. 102 del 24 giugno 2026.

Durata. 

La convenzione è stata sottoscritta il 31 luglio 2026 e vale fino al 31 dicembre 2027, entro il limite delle risorse trasferite dalla Regione. Le parti possono rinnovarla fino al 31 dicembre 2029. Anche dopo la scadenza, l’INPS può completare i pagamenti ai beneficiari comunicati dalla Regione mentre la convenzione era in vigore. La Regione può inoltre aumentare gli importi o prevedere altre prestazioni con fondi propri.

A chi spetta la Gestione

 La Regione sceglie in via esclusiva i beneficiari e comunica all’INPS l’importo spettante e il periodo di tirocinio. Sempre la Regione gestisce il recupero delle somme pagate per errore. I ricorsi amministrativi vanno presentati solo agli uffici regionali, e nelle eventuali cause in tribunale l’unica controparte è la Regione.

Dati personali. Per il trattamento dei dati, la Regione è titolare e l’INPS è responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Regime fiscale. 

L’indennità è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L’INPS opera quindi come sostituto d’imposta. Applica le ritenute IRPEF e le detrazioni per il periodo di lavoro, esegue il conguaglio di fine anno secondo l’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e rilascia la Certificazione Unica. Il tirocinante dovrà quindi considerare queste somme nella propria situazione reddituale.

Le istruzioni operative per il pagamento

La Regione invia all’INPS, in via telematica, l’elenco delle richieste di pagamento. Ogni domanda viene poi sottoposta a controlli automatici. Per evitare blocchi conviene  accertarsi che i dati comunicati siano corretti fin dall’inizio. In particolare:

  • il periodo di tirocinio indicato deve essere già concluso, perché non si pagano periodi futuri;
  • l’indirizzo del beneficiario deve avere un CAP specifico e non generico;
  • il beneficiario deve essere registrato nell’anagrafica INPS;
  • l’importo giornaliero non può superare il massimale previsto e non può essere pari a zero;
  • l’IBAN deve essere corretto e intestato al tirocinante.

Il pagamento avviene con bonifico su conto corrente oppure con bonifico domiciliato presso un ufficio postale.

Altre prestazioni nello stesso periodo. Se il tirocinante riceve un’altra prestazione nello stesso periodo, come NASpI, DIS-COLL o mobilità, la domanda viene sospesa. In questo caso l’INPS paga solo il differenziale, cioè la differenza tra l’importo lordo dell’indennità e quello della prestazione già percepita. Lo stato di disoccupazione non viene verificato dall’INPS: questo controllo spetta alla Regione.

Domande respinte. Se una domanda viene respinta, l’INPS indica sempre il motivo e lo comunica alla Regione tramite PEC. La Regione può controllare in qualsiasi momento l’elenco delle domande respinte e non ancora reinviate, e procedere alle correzioni necessarie.

Pagamenti non andati a buon fine. Se il pagamento torna indietro, ad esempio per un IBAN non valido, può essere emesso di nuovo su nuove coordinate. Se il nuovo conto è estero, in un Paese dell’area SEPA, il beneficiario deve allegare:

  • una copia del documento d’identità;
  • il modulo MV70 (“Identificazione finanziaria Area SEPA”), timbrato e firmato dalla banca estera, oppure un estratto conto o una dichiarazione della banca da cui risultino l’IBAN e l’intestatario.

Scarica il messaggio e la convenzione

Messaggio INPS 3501 del 5.11.2026