Tutte le novità sul lavoro nella conversione del decreto Agosto

Non numerose ma rilevanti le novità contenute nella conversione in legge del decreto Agosto, divenuto legge n. 126 del 13.10.2020 – QUI IL TESTO-  recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale n. 253 Supplemento ordinario n. 37 . Le norme sono in vigore da oggi 14 ottobre.

In tema di misure per il lavoro, il finanziamento della Cassa integrazione ordinaria in deroga e Assegno ordinario  per altre 18 settimane resta una delle misure di piu ampia portata, circa 16 miliardi il costo previsto  e non viene modificata ( vedi un riepilogo in Cassa integrazione dopo il Decreto Agosto"). 

Riconfermate anche le nuove indennità COVID a categorie non tutelate dai precedenti decreti.  (sul punto puoi vedere "Nuove indennità Decreto Agosto 1000 euro per chi sono?")

Vediamo di seguito  in estrema sintesi, invece,   le principali novità  apportate dalla conversione nella sezione  dedicata alla tutela dei lavoratori e delle famiglie:

  • ART. 1 bis INDENNITÀ PER I LAVORATORI DI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

La legge di conversione amplia l'accesso  a indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria  ai lavoratori delle aree di crisi complessa  prevista dalla legge n. 145/2018 art. 1 comma 251, per le aree nella Regioni a Statuto speciale e Campania

  • ART. 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

In sede di conversione in legge è stato inserito il comma 1 bis   in materia di  somministrazione di lavoro: diventa possibile impiegare in missione presso lo stesso utilizzatore, per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi,  il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato,   senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La norma ha validità fino al 31 dicembre 2021.

  • Art. 12-bis.  INTERVENTI PER IL PASSAGGIO AL PROFESSIONISMO E L'ALLARGAMENTO DELLE TUTELE NEGLI SPORT FEMMINILI

 Il nuovo articolo inserito al Senato istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili per garatntire paritrattamento agli sportivi dei due sessi
Entro sessanta giorni  le federazioni sportive nazionali devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo dei campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Dopo la delibera l possono presentare la domanda per finanziamenti finalizzati al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete e  allo svolgimento di attività di sanificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi, alòla  qualifica dei tecnici, e promozione dello sport femminile.

  •  ART. 14. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Si riconferma la  proroga del blocco ai licenziamenti economici fino al 31 dicembre 2020,  ma  solo per le aziende che utilizzano la cassa integrazione ex art. 1 di questo decreto e  quelle che l’hanno utilizzata e optano per il nuovo esonero contributivo   ex art 3 In sede di conversione il Senato ha soppresso il comma 4, che prevedeva  la possibilità di revoca di procedure di licenziamento già avviate e /o concluse, senza oneri per i datori di lavoro purché  facessero richiesta contestualmente di  cassa integrazione. 

  • ART. 21-BIS LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO  GENITORI PER QUARANTENA DEI FIGLI 

       Inserito nella conversione in legge del decreto,  l’articolo prevede la soppressione del DL 111 sul riavvio delle attività scolastiche  e il  contestuale recepimento nella legge. In particolare, per il periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020  vengono previste due misure alternative per permettere l’assistenza ai figli   conviventi, minori di 14 anni  dei lavoratori dipendenti.

in caso di quarantena disposta dalla ASL   a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico o anche (non comprese nel decreto 111) durante  attività sportive, lezioni musicali e linguistiche 

  1. i genitori possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio; 
  2. nel caso in cui il lavoro la  modalità agile non sia  possibile e comunque in alternativa , uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente, con indennità del 50% della retribuzione.       
  •  ART. 21-TER  LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI DISABILI

Ampliato fino al 30 giugno 2021, il diritto allo smart working per i  genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica; anche in assenza degli accordi individuali.

  • ART. 26 e 26 bis SORVEGLIANZA ATTIVA IN QUARANTENA 

Per i lavoratori fragili (in condizioni di rischio per disabilità o altre patologie)  resta confermata fino al 15 ottobre la possibilità nei casi di assenza per quarantena o isolamento fiduciario di godere del trattamento di malattia equiparata al ricovero ospedaliero .Inoltre fino al 31.12.2020  lo smart working sarà la modalità ordinaria di svolgimento delle attività grazie  anche  all’adibizione a diverse mansioni o ad attività di formazione.

  • ART . 27 AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE (SUD) E PREPENSIONAMENTO POLIGRAFICI

La conversione in legge corregge il decreto eliminando l'Umbria dalle regioni destinatarie dello sgravio contributiva totale. Inoltre si prolunga idi 60 giorni dalla ldata della legge l termine per la richiesta di prepensionamento agevolato ai lavoratori poligrafici.

  • ART. 33-BIS  DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI EDUCATORI SOCIO PEDAGOGICI NEI PRESIDI SOCIO SANITARI

        Questo nuovo articolo introdotto al Senato prevede entro un mese un  decreto dei ministeri competenti che  stabilisca il ruolo e le funzioni proprie della figura professionale  dell’educatore socio-pedagogico.