Volontariato: riconoscimento delle competenze

Con il decreto del 31 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, ha definito i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

L’obiettivo è promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza di apprendimento non formale utile alla crescita personale e alla spendibilità delle competenze nei contesti formativi e lavorativi.

Il provvedimento attua l’articolo 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e si collega al quadro generale del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.Lgs. 13/2013).

Le norme

Il decreto si inserisce in un articolato sistema normativo che include:

  • D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali;
  • Decreto interministeriale 5 gennaio 2021, relativo all’interoperatività tra enti pubblici titolari del sistema di certificazione;
  • Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Il riconoscimento delle esperienze di volontariato avviene, quindi, nell’ambito del repertorio nazionale delle qualificazioni e delle procedure previste dagli enti titolati del Terzo settore, in coerenza con gli standard di qualificazione stabiliti.

Il decreto specifica che tali servizi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo svolti nell’ambito delle risorse già disponibili.

I requisiti minimi e parametri

Il volontariato è riconosciuto come contesto di apprendimento non formale che favorisce lo sviluppo di competenze sociali, civiche e trasversali. 

Le competenze possono essere individuate e certificate su richiesta della persona o su iniziativa degli enti del Terzo settore titolati ai sensi del D.M. 9 luglio 2024. 

Per l’attivazione del processo di riconoscimento, il decreto prevede alcuni parametri quantitativi e procedurali fondamentali:

Parametro Requisito minimo
Durata attività di volontariato Almeno 60 ore in 12 mesi
Frequenza minima per attestazione 75% del percorso previsto
Progetto personalizzato Obbligatorio e sottoscritto all’avvio
Tutoraggio Figura dedicata per tutto il percorso
Documento di trasparenza Rilasciato secondo modello allegato al D.I. 5/1/2021

Gli enti del Terzo settore possono inoltre stipulare accordi di collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, al fine di ricevere supporto operativo nei processi di individuazione delle competenze.

 Il rilascio delle attestazioni avviene in conformità alle specifiche del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e garantisce la tracciabilità delle evidenze formative e delle ore svolte.

Procedure per il riconoscimento – DM Luglio 2024

Le competenze individuate dal decreto sono portabili e spendibili sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mercato del lavoro.
Gli enti pubblici titolari (scuole, università, regioni, pubbliche amministrazioni) valutano e riconoscono tali competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. 13/2013 e dal D.I. 5 gennaio 2021.

Inoltre, le attestazioni rilasciate possono essere considerate titoli valutabili nei concorsi pubblici, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, D.M. 31 luglio 2025).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incaricato del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione del decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. 9 luglio 2024, al fine di assicurare omogeneità e qualità nell’applicazione dei servizi di riconoscimento.

Ambito e riferimenti

Standard e procedure

  • Standard di sistema e di processo: i servizi devono essere progettati con obiettivi di apprendimento/risultati attesi riferiti agli standard di qualificazione; sono previsti vigilanza e monitoraggio. 
  • Documentazione: rilascio del documento di trasparenza e delle attestazioni secondo i modelli previsti dalle Linee guida SNCC. :
  • Formato delle attestazioni: in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, conservate dagli enti titolari/delegati e registrate nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.

Riferimenti ufficiali: G.U. – DM 9 luglio 2024Ministero del Lavoro – scheda decreto