Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Impatto per sindaci e revisori

Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 08 novembre 2018 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Come si legge nel comunicato stampa del Governo, il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tale decreto stabilisce diverse novità riguardanti l’organo di controllo legale delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti che per essere definitive dovranno essere approvate dal Parlamento.

Novita per la nomina degli organi di controllo nelle srl

In primo luogo si introducono novità inerenti la nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico, collegio sindacale e revisore legale). Infatti l’art. 398 del citato schema di decreto legislativo prevede la sostituzione del terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile introducendo soglie quantitative significativamente inferiori rispetto a quelle previste nella versione previgente di tale articolo del codice civile per la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l..

In particolare il novellato art. 2477 c.c., prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:

  • 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
  • 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Si riporta di seguito il confronto tra la normativa vigente e le novità introdotte dalla bozza del citato decreto legislativo

Dispositivo dell'art. 2477  del codice civile vigente

Dispositivo dell'art. 2477 del codice civile modificato dall'art. 378 della bozza di DLgs. attuativo della L. 155/2017

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

la società controlla una società obbligata alla revisione legale de conti

la società controlla una società obbligata alla revisione legale de conti

limiti quantitativi:


1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

limiti quantitativi:


1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

 

Nel citato documento è previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei suddetti limiti.

Nuovi obblighi per revisori e sindaci per fare emergere tempestivamente la crisi

Come indicato nella relazione illustrativa di tale decreto, l’ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori è stata introdotta sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, obiettivo principale a cui tende il dispositivo.

L’ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria di sindaci e revisori si accompagna ad un’altra rilevante modifica normativa, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 comma 2[1], e 374 comma 2[2] del citato documento che prevede che  l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, dovrà, infatti, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato[3] – ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c. – alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Al ricorrere di queste ultime situazioni di difficoltà, l’imprenditore societario o collettivo dovrà attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In tale nuovo contesto normativo che tale decreto vuole creare si inserisce l’art. 14 comma 1[4] che a sua volta introduce l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari. In particolare L’articolo 14 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento consistente nelle seguenti attività:

  • verifica che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato (secondo quanto indicato in precedenza), se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi;

Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un'attività di esortazione per gli amministratori, affinché questi agiscano nella valutazione periodica e nel monitoraggio di quegli aspetti che il decreto ha ritenuto fondamentali per la prevenzione delle crisi di impresa.

Modalità di segnalazione della crisi dal parte dei organi di controllo

Il comma 2 del citato articolo, invece, disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra organo di controllo e organo amministrativo diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente da intraprendere per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Infatti qualora i sindaci o i revisori riscontrino l’esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente allo stesso organo amministrativo, tramite un’apposita segnalazione che deve essere:

  • motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
  • fissata entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni da individuare superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Gli organi di controllo, in caso di eventuali negligenze dell’organo amministrativo (omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione – nei successivi 60 giorni – delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi,) sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa[5], corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all’obbligo di segretezza prescritto dall’articolo 2407, comma 1, c.c. 

L’art. 14 comma 3 dello schema di DLgs. precisa altresì che la tempestiva segnalazione all’organo di gestione, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che – nei casi previsti dal citato articolo e analizzati in precedenza – sia stata eseguita la tempestiva segnalazione all’Organismo di composizione della crisi. È stabilito anche che la segnalazione in commento non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico.

Al fine di agevolare l’attività dell’organo di controllo della società, il successivo comma 4 dispone l’obbligo degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB di informare l’organo di controllo della società, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

Altre novità in arrivo per sindaci e revisori con diverse decorrenze

Lo schema di decreto prevede inoltre i seguenti aspetti che possono avere impatto per i sindaci e revisori:

  • l’integrazione del comma 6 dell’art. 2477 c.c., per effetto del quale – se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni – la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese;
  • l’introduzione del comma 7, che stabilisce l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. – avente ad oggetto la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori – anche se la srl è priva dell’organo di controllo.
  • L’introduzione, nel caso di crisi ormai non recuperabili, la legittimazione – oltre che del debitore, di uno o più creditori e del pubblico ministero – degli organi (e delle autorità amministrative) di controllo e di vigilanza sull'impresa (articolo 37 comma 2) alla proposta di apertura della domanda di liquidazione giudiziale

Relativamente ai termini previsti per l’entrata in vigore di tali cambiamenti si fa presente che:

  • I cambiamenti sull’estensione dell’obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo introdotti dall’art. 378 dello schema di DLgs. sono applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento;
  • I cambiamenti riferiti agli obblighi di segnalazione dell’esistenza di fondati indizi di crisi d’impresa sono applicabili decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale[6].

È, infine, disposto che le S.r.l. e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 378 dello schema di DLgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., entro 180 giorni dalla predetta data. Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.

Relativamente all’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo si fa presente che in termini pratici si tratta di tratta di estendere tale obbligo a entità rientranti nel perimetro delle “piccole imprese”. La dimensione particolarmente piccola delle imprese potrebbe determinare impatti operativi sullo svolgimento delle procedure di revisione, in quanto, generalmente le dimensioni molto ridotte sono associate ad assetti di governance e peculiarità organizzative che possono condizionare la natura e l’estensione delle procedure di revisione, che il soggetto incaricato dovrebbe tenere in considerazione nell’accettazione del suo incarico.

Da un punto di vista strettamente pratico, generalmente nel caso delle piccole imprese il soggetto incaricato della revisione si trova nella fattispecie di non poter fare qualsiasi affidamento sul sistema di controllo interno della società con conseguente definizione di un approccio operativo basato esclusivamente su test di sostanza su transazioni e saldi di bilancio.

Il mancato affidamento sul sistema di controllo interno inoltre aumenta il livello di rischio di errori significativi valutato dal revisore e di conseguenza una estensione delle procedure da svolgere. Si riportano di seguito alcune fattispecie relative all’ambiente interno riscontrabili nelle piccole imprese:

  • coincidenza tra la proprietà e l’organo amministrativo (ovvero assenza di figure manageriali indipendenti dalla proprietà dell’azienda)
  • scarsa familiarità dell’organo amministrativo con i controlli esterni;
  • esternalizzazione della contabilità e di attività rilevanti per la formazione del bilancio presso professionisti o fornitori di servizi esterni (fiscalità o contabilità del personale dipendente)
  • carenza di procedure amministrative formali
  • presenza di personale con limitate conoscenze contabili

Il soggetto che a seguito dell’entrata in vigore di tale cambiamento normativo dovrà tenere in considerazione, nell’ambito delle procedure di valutazione dell’accettazione dell’incarico, di tali fattispecie, anche con riferimento alla determinazione dei corrispettivi.

Con riferimento invece al citato obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari gli organi di controllo dovrebbero integrare le procedure di verifica periodica (nel caso dei soggetti incaricati della revisione legale integrare le procedure svolte nell’ambito delle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) inserendo specifiche procedure dirette a monitorare l’esistenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività aziendale.

A tal proposito si rileva che in tale decreto sono stati individuati i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di crisi. In linea generale è stata introdotta la definizione di crisi, definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

In secondo luogo l’art. 13 prevede l’introduzione degli indicatori della crisi identificati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che si possono rilevare tramite elaborazione di appositi quozienti, che diano evidenza:

  • della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
  • delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

In tal senso il citato articolo esplicita che rappresentano quozienti significativi il rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo, quello tra il patrimonio netto e il passivo, nonché l’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi, così come gli indicatori di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 comma 1 dello schema di DLgs., che li individua nell’esistenza di debiti:

  • per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, in misura eccedente alla metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;
  • verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

L’art. 13 comma 2 dello schema stabilisce, inoltre, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabori, con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. È inoltre previsto che il CNDCEC individui indicatori specifici per alcune realtà aziendali peculiari, come le start up innovative (art. 25 del DL 179/2012), le piccole e medie imprese innovative (art. 4 del DL 3/2015), le società in liquidazione e le imprese costituite da meno di 2 anni, allo scopo di individuare criteri di rilevazione il più possibile parametrati alle specifiche caratteristiche dell’impresa. Gli indicatori così elaborati saranno approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, allo scopo di tener conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la disposizione prevede che l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.

Come indicato in precedenza anche queste disposizioni contenute in tale decreto entreranno in vigore dopo il decorso di 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Note – Fonti e riferimenti


[1] Art. 3 – Obblighi del debitore “L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

[2] Art. 374 – Assetti organizzativi dell’impresa: “2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:  “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto  organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche  in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità  aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti  previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

[3] Articolo 376 – Assetti organizzativi societari: “L’articolo in commento estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l’articolo 2257 del codice civile, l’articolo 2380-bis del codice civile, l’articolo 2409-novies del codice civile, l’articolo 2475 del codice civile e l’articolo 2475 del codice civile, con l’inserimento del sesto comma.

[4] Art. 14 – Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari: ”1.Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della

gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

[5]ART 16 – Organismo Di Composizione Della Crisi D’impresa: 1. L’OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III. 2.Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l’istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all’OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. 3.L’organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l’ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell’articolo 17.  4.Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.  5. Le comunicazioni sono effettuate dall’ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

[6] Art. 388 – Entrata in vigore: “1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.  2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.   3. Le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.