Contributi Gestione Separata: aumento dal 1.7.2017

Con la Circolare n. 115 del 19 luglio 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni operative a seguito della  stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata continuativa “DIS-COLL”, di cui all’art. 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, che integra e modifica l’art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.

Nell’ambito della stessa Circolare, è stato di fatto evidenziato il conseguente incremento con decorrenza dal 1° luglio 2017 dello 0,51% dell’aliquota contributiva alla Gestione Separata per i soli soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2017, le aliquote contributive previste per collaboratori, associati in partecipazione e autonomi occasionali risultano come di seguito:

  • per coloro che non sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota riferita a tali soggetti è portata dal 32,72% al 33,23%, con un conseguente aumento dell’aliquota sia a carico del Lavoratore che dell’Azienda;
  • per coloro che sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota rimane invece al 24%.

Dal punto di vista della ripartizione dell’aliquota, essa rimane quella precedentemente prevista e quindi 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico committente

Per i casi di Associazione in Partecipazione, le percentuali sono rispettivamente del 45% a carico dell’Associato e del 55% a carico dell’Associante.

Su quest’ultima tipologia di contratti, si ricorda che l’art. 53 del D. Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha abrogato i contratti di partecipazione con apporto di solo lavoro che pertanto, dal 25 giugno 2015, non sono più stipulabili ma, in via transitoria, hanno mantenuto la validità fino alla loro scadenza o fino a scioglimento del rapporto stesso laddove a tempo indeterminato.

Iscrizione Gestione separata INPS e DIS COLL

La circolare ricorda il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è  soddisfatto  nel  caso  in  cui  non  vi  sia  sovrapposizione  tra  il  rapporto  da  collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Se invece   nel  periodo  di  osservazione  ai  fini   dei requisiti per la prestazione  DIS-COLL ,   l’assicurato,  per  un dato  arco  temporale,  abbia  in  essere  contemporaneamente:

  • un  rapporto  di  collaborazione/ assegno  di  ricerca/  dottorato  di  ricerca  ed 
  • un  rapporto  di  lavoro subordinato, 

può  considerarsi  soddisfatto  il  requisito  della  iscrizione  in  via  esclusiva  alla Gestione  separata  solo per il periodo  in  cui  non  vi  sia  sovrapposizione  tra  i i due.
Viene fornito anche un esempio:
  "nel  periodo  dal  1°  gennaio  2016  al  30  settembre  2017  l’assicurato  ha  un  contratto di  collaborazione/assegno  di  ricerca/dottorato  di  ricerca  con  borsa  di  studio  e  per  il  solo periodo   che   va   dal   1°   gennaio   2016   al   30   aprile   2016   lo   stesso   lavoratore   ha contemporaneamente  in  essere  un  contratto  di  lavoro  subordinato;  in  tale  ipotesi,  il  requisito della  iscrizione  in  via  esclusiva  alla  Gestione  separata  può  ritenersi  soddisfatto  per  il  solo periodo  che  va  dal  1°  maggio  2016  al  30  settembre  2017,  in  quanto  non  sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.
In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata  e  della  misura  della  prestazione  DIS-COLL,  sarà  utile  il  solo  periodo  che  va  dal  1° maggio 2016 al 30 settembre 2017"