Definizione agevolata avvisi 2019

Introdotta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (L. 119/2018) la possibilità di usufruire della definizione agevolata

  1. degli atti del procedimento di accertamento notificati
  2. degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. 

Di seguito vediamo come funziona questa possibilità e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019

Definizione agevolata accertamenti 2019

La definizione agevolata degli atti impositivi è disciplinta all'articolo 2, comma 1 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018). Per espressa previsione normativa può riguardare:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli avvisi di rettifica;
  • gli avvisi di liquidazione;
  • gli atti di recupero;
  • gli inviti al contraddittorio;
  • gli atti di accertamento con adesione;

purché notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018). Tali atti dovevano essere non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.
La definizione si considera perfezionata con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dal 24.10.2018 (termine: 23.11.2018) o, se più ampio, entro il termine concesso per il ricorso avverso l’atto impositivo (60 giorni dalla notifica, o anche, in caso di presentazione di istanza di adesione, 150 dalla notifica, cioè 60 + 90).
Il vantaggio ottenuto dai contribuenti mediante questa definizione è riconducibile alla cancellazione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori (rimane solamente la maggiore imposta).
L’art. 2 in commento in sede di conversione in legge del DL, ha subito solo modifiche di carattere formale, rimanendo sostanzialmente fedele all’originaria impostazione.

Definizione agevolata accertamenti 2019: elenco degli atti agevolabili

Nel corso di Telefisco 2019, l'incontro tra l'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata, è stato chiesto se ai fini dell’imposta di registro risultano definibili soltanto gli avvisi di liquidazione relativi alle violazioni agli articoli 71 e 72 del Dpr 131/86, nonché gli avvisi di liquidazione relativi al recupero dell’agevolazione “prima casa” e della piccola proprietà contadina.

Nel rispondere l'amministrazione finanzaria, come pubblicato a pagina 18 del Sole24ore del 1° febbraio 2019, ha chiarito che ai fini della individuazione degli atti definibili in via agevolata in materia di imposta di registro e di successione valgono le indicazioni fornite con la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, la quale precisa che tra gli atti per i quali trova applicazione il trattamento agevolativo previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 rientrano:

  • gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in caso di omessa o di infedele dichiarazione emessi ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  • gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore o per occultamento del corrispettivo emessi ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  • gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131 del 1986, nei quali sono ricompresi, anche:

    • l’atto con cui l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recupera nei confronti del mutuatario l’imposta sostitutiva in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l’acquisto della prima casa di abitazione (e delle relative pertinenze);
    • l’atto con cui l’Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all’imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
  • gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro a seguito di decadenza dalle agevolazioni piccola proprietà contadina emessi ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Definizione agevolata accertamenti 2019: ecco come versare

Il 7 Novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento necessarie per il perfezionamento della definizione agevolata. Si ricorda che le scadenze sono diverse in base al tipo di atto:

  • 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio
  • 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018
  • 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Come esplicitato sul sito, i contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione e per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.

Attenzione: entro 10 giorni dal versamento sia questo in unica soluzione o la prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda le modalità di versamento in base ai singoli atti, le Entrate hanno chiarito che:

Tipologia di atto

Modalità di versamento

invito al contraddittorio

per la compilazione del modello F24 il contribuente deve indicare

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it,
  • il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto,
  • l’anno di riferimento
  • il codice atto 99999999107

per la compilazione del modello F23 il contribuente deve utilizzare:

  • i codici tributo
  • il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto
  • e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

accertamento con adesione

il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,
  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • il codice ufficio.

solo per il modello F24 deve essere indicato l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione corretta delle somme dovute.

avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero

il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando:

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,
  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.