Definizione liti pendenti: istanza di sospensione del processo in corso

La Manovrina di Primavera (art. 11, D.L. 24 aprile 2017 n. 50) prevede la possibilità, salvo talune eccezioni, di definire in maniera agevolata le controversie in ogni stato e grado di giudizio rientranti nella giurisdizione tributaria a condizione che siano non definitive e che abbiano come controparte l'Agenzia delle Entrate.

L’ammissibilità è subordinata anche alla condizione che si tratti di controversie per le quali la costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31.12.2016, e il beneficio consiste nello stralcio delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, in tal caso:

  • il processo viene sospeso fino al 10 ottobre 2017.
  • inoltre se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

Tutto ciò premesso, si consiglia quindi, nelle more delle opportune valutazioni di convenienza della definizione, di presentare istanza di sospensione processuale motivandola ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.

Sospensione processi in corso e ricalcolo scadenzario termini

La definizione agevolata delle controversie tributarie sospende la causa?

I processi in corso non saranno sospesi, salvo la presentazione di un’apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione presso la quale pende il giudizio.
Nell’istanza dovrà essere manifestata l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata. In tale ipotesi, il processo rimane sospeso fino al 10 ottobre 2017 e se entro tale data verrà depositata copia del versamento degli importi dovuti e dell’istanza il processo rimane sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Tutto ciò premesso, si consiglia, nelle more delle opportune valutazioni di convenienza della definizione, di presentare istanza di sospensione processuale motivandola ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.
L'art. 11, co. 9 prevede che "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017". La sospensione dei termini di impugnazione è valida per tutte le controversie definibili e non è subordinata alla presentazione dell'istanza.

Sicché, sarà necessario, a prescindere dalla presentazione dell’istanza, il ricalcolo dello scadenzario utile ai fini delle impugnazioni e delle riassunzioni.


Esempio 1

Nell'ipotesi di una sentenza definibile che venga notificata il 29 giugno, mentre i termini ordinari scadrebbero il 29 settembre, qualora si tratti di una controversia definibile gli stessi risulterebbero sospesi e scadrebbero il 29 marzo 2018 a prescindere dalla presentazione di una istanza.

Termini di Impugnazione senza la sospensione ex art 11, co.9
DATA DELLA NOTIFICA: 29 GIUGNO 2017
TERMINE ORDINARIO DI IMPUGNAZIONE: 29 Settembre 2017

Termini di impugnazione con la sospensione ex art. 11, co. 9
DATA DELLA NOTIFICA: 29 GIUGNO 2017
TERMINE CON LA SOSPENSIVA: 29 Marzo 2018

Per quanto concerne l’impugnazione di sentenze o atti processuali notificati dopo il 30 giugno 2017 si ritiene che i rispettivi termini, in base ad una interpretazione letterale della disposizione, non risulterebbero sospesi in quanto ricadenti in un periodo successivo al 30 settembre.

Fac-simile istanza di sospensione del processo ex art. 11 D.L. 24.04.2017 n. 50

Pubblichiamo il fac-simile di istanza di sospensione processuale motivandola ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.

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