Fatturazione elettronica 2018: novità per gli appalti

Come noto a partire dal 1° luglio ultimo scorso la data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di carburanti da autotrazione è stato prorogato al 1° gennaio 2019 mentre è stato mantenuto il termine previsto in relazione al nuovo adempimento per i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico. Tale obbligo consiste nell’emissione di una fattura elettronica e vale per i subappaltatori ed i subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni alla Pubblica Amministrazione committente richieste dal “Codice dei contratti pubblici” (Decreto Legge n. 79/2018), mentre non sono interessati dal nuovo adempimento tutti quei soggetti che rappresentano dei fornitori dell’appaltatore per i quali non è invece previsto alcun obbligo di comunicazione.

Presupposti per obbligo fatturazione elettronica

La nuova modalità di fatturazione, inoltre, presuppone che “a monte” debba essere stato sottoscritto un contratto con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’articolo 1 della Legge n. 244/2007 (“Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica: Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istruzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI. Soggetti di cui all'articolo articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196: i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti. Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: le amministrazioni autonome”). Non sono, quindi, considerate “pubbliche amministrazioni” le società controllate o partecipate da soggetti pubblici, ancorché rientranti nel più ampio obbligo di “tracciabilità dei pagamenti”.

Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 13/ del 2 luglio u.s, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato finalmente seguito a quanto era già stato annunciato nel documento di prassi precedentemente emanato in data 8 aprile 2018, in tal modo fornendo le attese indicazioni sul perimetro d’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica che, a partire dallo scorso 1° luglio, è stato posto a carico dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

Come noto, infatti, con il Decreto Legge n. 79/2018 il legislatore è intervenuto per prorogare al  prossimo 1° gennaio l’entra in vigore dell’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente in riferimento alle cessioni di carburante per autotrazione effettuate da parte degli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Obbligati alla fatturazione elettronica 2018: subappaltatori e subcontraenti

Vista la genericità delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma b) della Legge n. 205/2017 (“Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:…. b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica”), una delle principali criticità connesse all’assolvimento dell’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata a decorrere dal 1° luglio 2018 è, senza dubbio alcuno, connessa proprio alla necessità di identificare correttamente ed in modo univoco quali siano i soggetti che in esso risultano essere ricompresi.

Sul punto, l’Agenzia precisa che, in virtù di quanto viene stabilito dall’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (secondo cui: “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”), l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i seguenti soggetti operanti nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico:

  • subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, intendendosi per tale “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto” (articolo 105, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici);
  • subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi elencati nel citato articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
     

Soggetti esclusi dall’ obbligo di fatturazione elettronica 2018

Sono, di contro, esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione, così come viene precisato dalla Circolare Ministeriale n. 13/E/2018, tutti quei soggetti che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha alcun obbligo di comunicazione nei confronti della stazione appaltante, o perché non sono interessati dall’imposizione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e/o CUP (codice unico di progetto) riguardanti la disciplina sulla “tracciabilità dei pagamenti”.

In realtà, secondo quanto viene previsto dal citato articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi.

Pertanto, l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’entrata in vigore anticipata del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla Circolare Ministeriale in esame (“Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP”). Si tratta, in particolare, dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico ed in parte in una fornitura privata.

Tali chiarimenti si aggiungono a quanto era già stato anticipato dalla precedente CM 8/E/2018, con la quale l’Agenzia aveva precisato che la fatturazione elettronica (oltre al rapporto collocato a monte tra Pubblica Amministrazione e appaltatore) riguarda, comunque, i soli rapporti diretti che intercorrono tra il soggetto appaltatore ed il subappaltatore/subcontraente, con esclusione degli ulteriori eventuali passaggi successivi. Così, nei rapporti tra il subappaltatore/subcontraente ed eventuali suoi prestatori e contraenti, la fatturazione, anche dal 1° luglio 2018, può comunque avvenire con la tradizionale modalità cartacea.