Il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici ai dipendenti

Per indennità  chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo  per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Vista la complessa casistica esistente in materia di trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici, il legislatore fiscale non è in grado di rappresentare tale argomento in maniera unitaria; questa disciplina è pertanto affrontata sia all’interno della normativa dedicata al reddito d’impresa, sia in quella del reddito di lavoro dipendente. Per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente in virtù dell’utilizzo, da parte di quest’ultimo, del proprio veicolo, per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La normativa di riferimento è l'art. 95 comma 3  e art. 51 del TUIR. Una novità importante con la risoluzione 92 /E del 2015.

Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo all’azienda

La disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici fissa come ammontare deducibile, in capo all’azienda, il costo di percorrenza per autoveicoli con potenza massima :
  • non superiore a 17 cavalli, se benzina,
  • non superiore a 20 cavalli se diesel.
L’eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione.
Il rimborso chilometrico racchiude anche i costi diretti di utilizzo del mezzo, come ad esempio il carburante, mentre non include altre spese che quotidianamente sono sostenute durante le trasferte, come pedaggi autostradali e parcheggi, per le quali può essere comunque richiesto un rimborso separato.
Non è indispensabile che il dipendente abbia la proprietà del mezzo, essendo sufficiente la semplice disponibilità dello stesso, come nel caso del noleggio effettuato dal lavoratore a proprio nome.
L’importo dell’indennità, erogata dall’impresa, deve essere stabilito considerando questi elementi: la percorrenza, la tipologia di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo al dipendente

Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione in capo al dipendente,generalmente,  in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.
Premettendo che per trasferta si intende lo spostamento del dipendente dalla propria abituale sede di lavoro, verso un altro luogo, al fine di svolgere l’attività lavorativa, è necessario separare l’ipotesi in cui il dipendenti effettui la trasferta di lavoro al di fuori del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, da quella svolta all’interno dello stesso Comune:
• nel primo caso è previsto il regime di non imponibilità;
• nel secondo caso invece l’indennità percepita dal dipendente è soggetta a tassazione.
Il 30 ottobre 2015 è intervenuta una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate  che introduce una novità su questo tema.
Con riferimento al caso in cui il dipendente  parta per la trasferta  dalla propria residenza anziché dalla sede di lavoro, le Entrate hanno precisato che  l’eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, previsto dall’articolo 49 del Tuir e determinato in base al principio di onnicomprensività del successivo articolo 51, comma 1. In tale importo, vanno considerate tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente anche a titolo di rimborso spese.

Calcolo del rimborso chilometrico al dipendente

Per effettuare il calcolo dell’ammontare di rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore dipendente, è necessario fare riferimento alle Tabelle Aci, le quali prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza:
• proporzionali, ovvero correlati al grado di utilizzo del veicolo (esempio: carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
• non proporzionali, ovvero svincolati dal grado di utilizzo dei veicolo (esempio: assicurazione R.C.A., tassa automobilistica).
Ai fini della determinazione del costo chilometrico l’azienda ha due possibilità:
• riconoscere solo la parte di costi proporzionali; in questo caso il rimborso è interamente deducibile se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali, se benzina, o 20 cavalli fiscali, se diesel;
• riconoscere i costi proporzionali e una parte di quelli non proporzionali; in questa seconda ipotesi, i costi non proporzionali dovranno essere computati sulla base di criteri che tengano conto sia dell’utilizzo personale, sia di quello lavorativo. Ad esempio attraverso una suddivisione in base al rapporto tra percorrenza di lavoro e quella privata, oppure mediante una ripartizione regolata sul rapporto tra i giorni impiegati nelle trasferte di lavoro e quelli in cui vi sia stato utilizzo privato.

Esempio di calcolo

Prendendo a riferimento l’anno 2010, si ipotizzino i seguenti dati:
• auto utilizzata dal dipendente: Peugeot 207 1.4/16v 88cv benzina verde – berlina
• chilometri percorsi nelle trasferte aziendali: 20.000
• giorni impiegati nelle trasferte di lavoro: 160
Le tabelle Aci, in relazione a questa autovettura, propongono i seguenti costi:
• costi non proporzionali annui: € 2.812,351312;
• costi proporzionali:€ 0,283723
Il rimborso sarà dunque pari a:
• componente non proporzionale da rimborsare: € 1.232,81 = 2.812,351312 *160/365
• componente proporzionale da rimborsare: € 5.674,46 = 0,283723 * 20. 000
per un totale rimborso di Euro 6.907,27

Novità 2014: indennità chilometriche per gli atleti dilettanti

Si segnala  infine che l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione dell' 11 aprile 2014 n. 38/E ha chiarito che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, non concorrono a formare il reddito, se le spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede o ha la dimora abituale l’atleta.
Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
Il documento comunque precisa in senso più generale che " le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo dell’esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto” e che “per rientrare tra le spese documentate non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’Aci”.
 
 
 
 
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