ISA 2019: chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

Con la circolare n. 17 del 2 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2018 e le risposte ai primi quesiti pervenuti sull’applicazione degli indici stessi. Con la circolare 20/E, pubblicata il 9 Settembre sono stati forniti ulteriori chiarimenti attraverso la ricognizione e la raccolta sistematica delle risposte fornite ad alcuni quesiti posti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni, in materia di ISA, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

Cerchiamo di riassumere alcuni chiarimenti

Coefficiente individuale ISA

Nell’ambito dell’applicazione degli ISA, le stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del “Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative agli studi di settore.

Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono le medesime per tutte le funzioni di stima; pertanto quelle relative alla stima del “Valore aggiunto per addetto” coincidono con quelle relative al coefficiente individuale per la stima dei Ricavi/Compensi per addetto.

Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono riportate nell’Allegato 72 approvato con DM del 23 marzo 2018 e nell’Allegato 110 approvato con DM del 28 dicembre 2018. Il coefficiente individuale viene calcolato e fornito dall’Agenzia come variabile “precalcolata” e misura l’impatto di certe variabili specifiche, non direttamente osservabili (come appunto capacità manageriali, potere di mercato, ecc.), su ricavi e/o valore aggiunto. Per aiutare la comprensione dell’indice l’Agenzia ha fatto, nella circolare 20E, un “esercizio di lettura”:

  • Nel caso di un coefficiente individuale pari a “0,047565873940” significa che l’impresa presenta una migliore produttività del 5%, nel caso della stima dei ricavi per addetto, e una migliore redditività del 5%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto, rispetto alle altre imprese del settore esaminato.
  • Viceversa, un coefficiente individuale pari a “-0,247565873940” significa che l’impresa presenta una produttività inferiore del 25%, nel caso della stima dei ricavi per addetto, e una redditività inferiore del 25%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto, rispetto alle altre imprese del settore esaminato.

Dati delle precalcolate ISA 2019: riscontro e modificabilità

L’agenzia chiarisce che non sussiste alcun obbligo specifico, per i contribuenti e gli intermediari, di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA; tuttavia, nel caso in cui da questi dati derivino indicatori elementari di anomalie, è data la possibilità di modificarli per disattivare eventuali criticità e calcolare nuovamente l’ISA.

Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione non sarà soggetto a contestazioni in merito a tali variabili, così come era stato già chiarito nella circolare n. 17/E del 2019.

Non tutte le variabili precalcolate sono modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

  • “Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
  • “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;
  • “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
  • “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Qualora vi fossero disallineamenti sui dati non modificabili è possibile fornire gli elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.