Novità Redditi SC 2018: la dichiarazione delle società di capitali

Il modello definitivo della dichiarazione dei redditi Redditi SC 2018, relativo al periodo d’imposta 2017, è stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2018.
Ricordiamo che tale modello deve essere compilato dai seguenti soggetti:

  •  società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  •  enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  •  società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato. I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

In questo approfondimento sono analizzate esclusivamente le novità principali del modello in esame.

Frontespizio

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione”: è stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d’Italia (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Nel riquadro “Altri dati” è stata inserita la casella “Impresa sociale” che deve essere barrata dai soggetti che applicano appunto la disciplina dell’impresa sociale (art. 1, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Reddito d’ impresa– Quadro RF

  •  Sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) di imprese residenti di cui all’articolo 168-ter del TUIR previste con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017. In particolare, tra le variazioni in aumento (rigo RF31) sono stati inseriti i codici da 56 a 59 mentre tra le variazioni in diminuzione (rigo RF55) sono stati inseriti i codici da 60 a 63
  •  Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), sono state inserite due nuove colonne per indicare l’agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n.112 del 3 luglio 2017).
  •  Nel rigo RF55, tra le “altre variazioni in diminuzione”, sono stati aggiunti i codici 57, 58 e 59 per tenere conto della proroga del “super ammortamento” e dell’“iper ammortamento” (art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
  •   Infine il “Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili” non deve essere più compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare.

Determinazione dell’ IRES – Quadro RN

  •  E’ stato inserito un nuovo campo nel rigo RN4, dove indicare l’importo delle perdite ricevute riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dei commi 76 e 77 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta della cessione.
  •  E’ stata prevista l’aliquota IRES del 24 per cento, in luogo del 27,5 per cento, a seguito della modifica apportata all’art. 77, del TUIR dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208. Inoltre è stata prevista l’indicazione per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e per la Banca d’Italia, dell’imposta addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
  •  E’ stata prevista, ai sensi del comma 355 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la riduzione alla metà dell’aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Altre imposte – Quadro RQ

Sono stati eliminati, per raggiungimento del termine di efficacia delle disposizioni, il prospetto dedicato alla “Liquidazione del fondo comune d’investimento immobiliare” ed il prospetto relativo alla “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”.


Il prospetto “Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni” accoglie la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi del comma 554 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alla data del 1° gennaio 2018 (ai sensi dei commi 997 e 998 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Prospetti vari – Quadro RS

  •  Il prospetto “Deduzione ACE” è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni c.d. “branch exemption”.
  •  Per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, è stato aggiornato il prospetto “Spese di riqualificazione energetica”.
  •  E' stato aggiornato il prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1.
  •  E’ stato inserito un nuovo prospetto, intitolato “Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016”. Questo prospetto è indirizzato ai contribuenti che provvedono alla trasmissione telematica delle operazioni IVA, per comunicare, inerentemente al periodo d’imposta 2017, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento.
  •  Per i soggetti che si sono avvalsi del regime di Patent Box, è stato istituito il prospetto “Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent Box)”, attraverso cui è possibile comunicare i dati richiesti dall’ art. 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017.

Fondi pensione aperti e interni – Quadro RI

Nell’ambito dei RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 7 per indicare i redditi derivanti dagli investimenti qualificati e dai piani di risparmio a lungo termine che non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005.


Comunicazioni per i regimi opzionali – Quadro OP

Per i contribuenti che a decorrere dal 2017 devono comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (“Patent box”), è stato inserito un nuovo prospetto.