Maxi ammortamento e iper ammortamento, novità 2017

In base alle anticipazioni della Legge di Bilancio 2017, fornite dal testo della bozza del DDL, il maxi ammortamento, introdotto l'anno scorso dalla Legge di Stabilità 2016, verrà prorogato per tutto il 2017, ad eccezione delle auto a deducibilità limitata. Viene introdotto poi l'iper-ammortamento per alcune categorie di beni, specificatamente indicate nel testo del DDL, che prevede l'incremento del costo di acquisizione del 150%. Di seguito un riepilogo della disciplina in vigore fino al 31.12.2016 e in calce all'articolo una breve sintesi delle anticipazioni per il 2017.

 

Maxi ammortamento: soggetti beneficiari

Possono usufruire dell'agevolazione:

  • i titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
  • i lavoratori autonomi (anche in forma associata);

comprese le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano:

  • il regime dei minimi (art. 1 commi 96 e ss. L. 244/2007);
  • il regime di vantaggio (art. 27 commi 1-2 D.l. 98/2011).

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti nel regime forfetario (di cui alla L. 190/2014), in quanto determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi, e a nulla rilevano i costi effettivamente sostenuti.

 

Maxi ammortamento: beni agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti:

  • in beni strumentali nuovi;
  • effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.

L'acquisto può essere in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto.  In caso di leasing, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente.

Sono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. In tal caso la maggiorazione spetta al locatore/noleggiante.

Deve trattarsi di beni strumentali, ossia di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni. Sono esclusi, pertanto, i beni immateriali, i beni merce (destinati cioè alla vendita) e i materiali di consumo.

I beni strumentali, per essere agevolabili, devono possedere il requisito della novità. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso di:

  • beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
  • beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
  • spese sostenute per migliorie su beni di terzi (ad esempio, locazione/comodato), qualora capitalizzate ed iscritte nella voce “Immobilizzazioni materiali” dello Stato patrimoniale.

Sono compresi nell'agevolazione i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro (dedotti integralmente nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta), anche qualora, per effetto della maggiorazione del 40%, sia superato il limite di € 516,46..

Sono esclusi esplicitamente:

  • fabbricati e costruzioni;
  • beni per i quali sono stabiliti con decreto del 31.12.1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i beni indicati nell'Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016.

 

Maxi ammortamento: in cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone leasing fiscalmente deducibile. La maggiorazione pertanto si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va così fruita:

  • per l'ammortamento, in base ai coefficienti stabiliti dal D.m. 31/12/1988 ridotti della metà per il primo esercizio per i titolari d'impresa;
  • per il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.m. 31/12/1988.

Se in un determinato periodo d'imposta si fruisce in misura inferiore al limite massimo consentito, la parte non dedotta non potrà essere poi recuperata nei periodi d'imposta successivi.

L’1.1.2016 è stato consegnato ad un’impresa un bene, acquistato in proprietà per € 20.000, ed entrato immediatamente in funzione. Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 20%. Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione pari a € 8.000 (20.000 x 40%), corrispondente ad una quota di maxi ammortamento annua pari a € 1.600 (8.000 x 20%).

Questo il piano di ammortamento:

Anno

Amm.to a C.E.

Amm.to dedotto

Maggiorazione

2016

4.000

4.000

1.600

2017

4.000

4.000

1.600

2018

4.000 4.000

1.600

2019

4.000

4.000

1.600

2020

4.000

4.000

1.600

Totale

20.000

20.000

8.000

 

Un'impresa stipula un contratto di leasing con:

  • decorrenza 1° gennaio 2016;
  • durata di 2 anni (pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31.12.1998, ossia 25% pari a 4 anni);
  • canone complessivo pari a 15.000 Euro, di cui 13.000 quota capitale e 2.000 interessi;
  • prezzo di riscatto 1.000 Euro (al 1° gennaio 2018).

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone, quindi 5.200 Euro (13.000×40%), corrispondente ad un canone aggiuntivo di 2.600 Euro (5.200/2).

Si avrà la seguente situazione:

Anno

Canone leasing a C.E.

Canone leasing  dedotto

Maggiorazione

2016

6.500

6.500

2.600

2017

6.500

6.500

2.600

Totale

13.000

13.000

5.200

 

Maxi ammortamento: il caso delle auto

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 92) ha esteso l'agevolazione anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR:

Mezzi di trasporto

Costo massimo fiscalmente riconosciuto

Maggiorazione del  40%

Costo massimo fiscalmente riconosciuto con la maggiorazione

Costo massimo fiscalmente deducibile (20%)

Autovetture e autocaravan

18.075,99

7.230,40

25.306,39

5.061,27

Motocicli

4.131,66

1.652,66

5.784,32

1.156,86

Ciclomotori

2.065,83

826,33

2.892,16

578,43

 

Agenti e rappresentanti

Mezzi di trasporto

Costo massimo fiscalmente riconosciuto

Maggiorazione del  40%

Costo massimo fiscalmente riconosciuto con la maggiorazione

Costo massimo fiscalmente deducibile (80%)

Autovetture e autocaravan

25.822,84

10.329,14

36.151,98

28.921,58

Motocicli

4.131,66

1.652,66

5.784,32

4.627,46

Ciclomotori

2.065,83

826,33

2.892,16

2.313,73

 

Per capire in cosa consiste l'agevolazione è utile un esempio pratico:

Si supponga l'acquisto di un auto del costo di 30.000 Euro e un coefficiente di ammortamento del 25%.

Senza l'agevolazione del super ammortamento, per calcolare la quota annua deducibile bisognava confrontare il costo di acquisto dell'auto (30.000), con il limite fiscalmente riconosciuto (18.075,99). Poiché il costo di acquisto era superiore a quello fiscalmente riconosciuto, l'ammortamento doveva essere calcolato su tale importo [18.075,99×25%], e su tale quota applicare il 20% di deducibilità [4.519 × 20%], per un valore di 903,80 Euro.

Considerando l'agevolazione del superammortamento, il valore d'acquisto maggiorato del 40% è 42.000 [30.000+(30.000×40%)]. Tale importo è superiore al costo massimo fiscalmente rilevante, maggiorato del 40% , pari a 25.306,39 (come da tabella sopra). Supponendo un coefficiente di ammortamento del 25%, la quota annua deducibile sarà pari:

  • 903,80 Euro, come quota di ammortamento ordinaria deducibile;
  • 361,52 Euro, come maggiorazione (7.230,40 x 25% x 20%).

Si avrà allora il seguente piano di ammortamento:

Anno

Amm.to a C.E.

Amm.to dedotto

Maggiorazione

2016

7.500

903,80

361,52

2017

7.500

903,80

361,52

2018

7.500

903,80

361,52

2019

7.500

903,80

361,52

Totale

30.000

3.615,20

1.446,08

 

Maxi ammortamento: scenari 2017

Il Disegno di Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR,  effettuati:

  • entro il 31.12.2017;
  • entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il DDL potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell'allegato A del DDL, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B del DDL, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

  • il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell'Allegato A e/o B;
  • il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;

Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando quel imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni sul super ammortamento.

Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell'art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:

  • sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all'All. 3;
  • le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

 

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