Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E

Torniamo a parlare della Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 proseguendo con l’analisi dei chiarimenti forniti dal documento di prassi. 

Ricordiamo che la circolare è stata redatta sotto forma di “domanda e risposta”. Si rimanda al testo della stessa per alcuni quesiti decisamente particolari.

Quesiti relativi agli interventi trainanti e trainati in genere

  • Interventi trainanti solo sulle pertinenze e loro possessori. La circolare chiarisce che è possibile accedere al superbonus anche nelle seguenti situazioni
    • per tutti i soggetti detentori/proprietari degli immobili anche nel caso di  interventi trainanti effettuati solo sulle pertinenze e non sulle unità immobiliari abitative, 
    • per tutti i detentori/proprietari delle sole pertinenze, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni del complesso immobiliare .
  • Interventi trainanti nel 2020 e trainati nel 2021. Si ammette la possibilità di effettuare interventi trainanti nel 2020 rimandando l’effettuazione degli interventi trainati al 2021 (o successivi, stante l’eventuale proroga) senza che ciò comprometta la spettanza della maxi detrazione del 110%. L’unica condizione da rispettare è quella già stabilita dalla Circ. 24/E/2020 secondo la quale ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
  • Gli interventi di riqualificazione energetica globale. Non sono ammessi al superbonus, nemmeno come interventi trainati, i c.d. interventi di “riqualificazione energetica globale” previsti dalla L. 296/2006. Ciò è motivato dal fisco sulla base del fatto che gli interventi in questione prevedono il miglioramento energetico dell’immobile attraverso un unico complesso di lavori che non sono fra loro separabili in trainati e trainanti. (per completezza, la definizione “riqualificazione energetica globale” è la seguente: qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio) 
  • Il sismabonus non può mai essere “trainato”. Il documento di prassi conferma che possono solo essere trainanti e non trainati i seguenti interventi:
    • il sismabonus previsto dall’art. 16, DL 63/2013 (interventi antisismici effettuati nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3), 
    • gli interventi antisismici che comportano anche il risparmio energetico (art. 14, co. 2 quater-1, DL 63/2013).
  • Il potenziamento del fotovoltaico esistente. In presenza di interventi trainanti effettuati intervenendo sull’involucro di un immobile (cappotto termico) che possiede già un impianto fotovoltaico, sono considerati “trainati” gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente. Non è quindi obbligatorio che il fotovoltaico per essere trainato debba essere installato ex novo.

Interventi che danno luogo a nuove unità immobiliari

Frazionamento di un edificio unifamiliare in più unità immobiliari singole. Nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dal DL 34/2020, si ammette che al termine dei lavori un edificio unifamiliare possa essere frazionato in più edifici o più edifici possano essere accorpati in un unico immobile purchè il risultato finale dia luogo a una o più unità immobiliari (a seconda che si tratti di frazionamento o accorpamento) rispettanti i requisiti della norma (autonomia di accesso e funzionalità indipendente). 

La regola generale alla base di ciò è che ciò che è rilevante è il risultato finale e non il punto di partenza dei lavori. In tale caso i lavori effettuati godranno del superbonus del 110%.

Quesiti relativi agli impianti di riscaldamento

  • La definizione di impianto di riscaldamento. Dando seguito alle modifiche introdotte al DLgs 192/2005 con il DLgs 48/2020 che ha cambiato la definizione di “impianto di riscaldamento”, la circolare in questione definisce impianto termico un «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Vengono quindi parificati al concetto di impianto di riscaldamento anche le stufe, i camini le stufe a palletts ecc.. anche se non funzionanti purchè possano tornare in funzione con un intervento ordinario o di manutenzione straordinaria. 
  • Caldaia che ha goduto dell’ecobonus ammessa al superbonus. I cambi di caldaia che in passato hanno goduto dell’ecobonus al 65% possono essere nuovamente effettuati ammettendo la spesa alla detrazione del superbonus del 110%. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame. 
  • Impianto di riscaldamento comune non collegato a tutte le unità immobiliari. Nel caso in cui vengano effettuati interventi trainanti sull’impianto di riscaldamento comune solo ad alcune unità immobiliari servite dallo stesso, anche le unità non collegate potranno considerare come trainante l’intervento, Ciò che rileva non è la servizio offerto dall’impianto ma il fatto che lo stesso sia posto nelle parti comuni come definite dall’art. 1117 cod. civ.

Quesiti relativi ai limiti di spesa agevolabili

  • Effettuazione di più interventi detraibili. Viene reiterato, nel documento di prassi, il concetto secondo il quale nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò comporta che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Da rilevare che il contribuente potrà scegliere di applicare l'aliquota del 110% a tutti gli interventi per i quali spetta, applicando poi le aliquote di detrazione ordinarie a tutti gli altri interventi. In alternativa potrà non godere del superbonus (ma ci si chiede come potrebbe scegliere in simil modo il contribuente stante la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura) applicando le varie percentuali di detrazione come previste dalle rispettive normative.
  • Spesa eccedente il limite massimo. Nel caso di spese per superbonus eccedenti il limite massimo di spesa previsto dal DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti), la maxi detrazione spetterà entro il limite di spesa ammissibile, ma non sarà possibile per l’eccedenza godere di altra detrazione. Ad esempio, ipotizzando spese per il cambio della caldaia per euro 150.000, ipotizzando a titolo di semplicità una spesa massima ammissibile di 100.000 euro, stante la possibilità di accedere sia al 110% che al 65%, se l’importo di 100.000 euro sconta la percentuale del 110%, la rimanenza di 50.000 non sarà detraibile in alcun modo. Praticamente, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

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