A chi si applica la disciplina delle società di comodo?

La disciplina delle società non operative trova applicazione nei confronti delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè delle società e degli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono escluse, perchè non espressamente richiamate dalla norma:
– le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
– le società consortili;
– le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Sono inoltre esclusi:

– soggetti ai quali – per la particolare attività svolta – è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

–  soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

– società in amministrazione controllata o straordinaria;

– società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente;

–  società esercenti pubblici servizi di trasporto;

– società con un numero di soci non inferiore a 50;

– società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle  10 unità;

– società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;

– società che presentano un ammontare complessivo del valore del la produzione  (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.

– società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.

– società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore