Cassa Forense: quali sono i contributi minimi 2026?

I  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

 nelle seguenti misure: 

  • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
  • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
  • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
  • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

  • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
  •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

  •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

Contributo integrativo

È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

Contributo di maternità  è  ancora da definie 

Contributo Modulare Volontario

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

Scadenze Contributi minimi obbligatori

  • 1° rata – 28 febbraio
  • 2° rata – 30 aprile 
  • 3° rata – 30 giugno
  • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

 (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

  •   30 settembre  
  •   31 dicembre 

Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

  •  30 settembre 

Contributi volontari/facoltativi 

  • 31 dicembre 

Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

  1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
  2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
  • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
  • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
  • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
  • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.