Collaborazioni coordinate e continuative: sono ancora possibili?

 Le collaborazioni coordinate e continuative sono un rapporto di prestazione di lavoro  normato dall'art. 409 n. 2 del codice di procedura civile  in cui il prestatore di lavoro  fornisce un opera,  alle condizione stabilite dal contratto  secondo le regole  previste dall'art. 2224 del codice civile . Questo istituto è ancora in vigore,  mentre è stata abolita dal Jobs act  la collaborazione a progetto.  

La norma  del D.LGS 81/ 2015, attuativo del Jobs Act,  intendeva porre un freno al fenomeno del lavoro irregolare in cui collaborazioni coordinate e continuative che camuffavano in realta lavori subordinati  in cui il prestatore di lavoro non aveva alcuna autonomia ma svolgeva spesso le stesse mansioni dei lavoratori  dipendenti, senza le dovute  garanzie contributive e sociali .

 Il decreto ha introdotto una importante specificazione che distingue  tra :

  • prestazione di lavoro continuativa organizzata  (dal committente) e
  •  collaborazione coordinata e continuativa.  

La prima è a rischio sanzioni, la seconda è permessa . Ma come si distinguono?

All'art. 15 il Jobs act  afferma  che :"La collaborazione si intende coordinata  quando nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalla parti, il collaboratore organizza autonomomamente l'attività lavorativa". 

Quindi, in caso di visita ispettiva, se non si riscontra questa autonomia e il lavoro è organizzato ovvero diretto dal committente, il rapporto di lavoro viene immediatamente ed automaticamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con  conseguente pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dovute dalla data dell'inizio della prestazione e pesanti sanzioni amministrative.

Per distinguere occorre sempre fare riferimento al contratto di lavoro stipulato tra prestatore di lavoro e azienda committente  nel quale deve essere chiara l'autonomia del lavoratore nell'organizzare la propria opera (dai tempi di lavoro, al luogo, alle modalità). La collaborazione puo quindi essere coordinata con un accordo paritario tra lavoratore e datore di lavoro  in cui sia chiaro che  quest'ultimo richiede una prestazione senza imporre unilaterlmente alcunche sulle modalità di esecuzione .

Va ricordato infine che non rientrano  in questa sottile  e ancora difficile distinzione le prestazioni rese da professionisti.