Tassazione compravendite tra privati: prezzo reale o catastale?

Nelle compravendite di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze tra persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta della parte acquirente nell’atto notarile, la base imponibile può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell’atto medesimo.

La norma stabilisce che se le parti non indicano il corrispettivo effettivo o lo occultano parzialmente, perdono il diritto di tassazione in base al valore catastale e diventano suscettibili di accertamento. Diventano inoltre dovute le sanzioni dal 50 al 100 % della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Per gli onorari dei notai, commisurati al valore dell’immobile, è prevista una riduzione del 30%. All’atto della cessione dell’immobile, anche nei casi di operazioni soggette ad IVA, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:

– le modalità di pagamento
– l’eventuale ricorso ad attività di mediazione
– le eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.

Il mancato adempimento comporta la tassazione dell’immobile secondo il valore normale, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a 10.000.

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