Cosa cambia nel calcolo del nuovo ISEE?

Con la riforma varata dal DPCM del 3 dicembre 2013 sulla base della norma del DL Salvaitalia 201/2011,   ai fini del calcolo dell’ISEE
  • vengono inseriti tra i redditi da dichiarare anche quelli esenti da imposta, per i quali finora non era previsto alcun obbligo di dichiarazione. Inoltre
  • aumenta in maniera significativa il peso della componente patrimoniale nel calcolo, principalmente per quel che riguarda il possesso di immobili: ad esempio da ora in poi si calcola il valore ai fini IMU.
  •  nella DSU, la Dichiarazione sostitutiva unica che deve essere compilata per comunicare i dati e ottenere l’attestato, dovranno essere indicate anche le eventuali auto e barche possedute e viene considerato il valore medio di quanto depositato nel conto corrente , non più l’ammontare al 31 dicembre, con una franchigia massima di 10 mila euro.
  • viene introdotta una particolare franchigia per le famiglie nelle quali sono presenti disabili.
  • dal punto di vista formale l’autocertificazione avrà minor peso e saranno inseriti invece dati  già in possesso del Fisco.
  • viene istituito un ISEE corrente che misura la ricchezza presente esattamente nel momento in cui viene compilato e non riferito ai redditi dell’anno precedente 8 nel caso di cambiamenti sostanziali del reddito come perdita del lavoro).
  • Sono previste diverse modalità di calcolo e la compilazione di  moduli DSU differenziati a seconda del tipo di prestazione alla quale si richiede l’accesso (prestazioni per minorenni con genitori non conviventi, studio universitario, case di riposo)
  • Sono previsti inoltre maggiori controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
 AGGIORNAMENTO 18  NOVEMBRE 2014

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