Il Voucher Cloud & Cybersecurity è cumulabile con l’iperammortamento 2026?
Il Voucher Cloud & Cybersecurity, misura che deve ancora partire, è concesso in regime de minimis e, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM 18 luglio 2025, può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti.
Per l'iperammortamento, l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
La base di calcolo dell'iperammortamento deve inoltre essere assunta al netto delle sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La cumulabilità può assumere rilievo, in particolare, per alcune spese di cybersecurity. Tra le spese ammesse al Voucher figurano infatti firewall, router e switch sicuri, dispositivi IPS e software di cybersecurity; analogamente, gli Allegati IV e V della legge n. 199/2025 comprendono, al ricorrere dei requisiti previsti dalla disciplina dell'iperammortamento, infrastrutture hardware di sicurezza informatica e software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti.
Non tutte le spese ammesse al Voucher, tuttavia, sono automaticamente agevolabili anche con l'iperammortamento.
Quest'ultimo è riconosciuto per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali compresi negli Allegati IV e V e in possesso dei requisiti richiesti, compresa l'interconnessione. La presenza di un servizio IaaS, PaaS, SaaS o di assistenza tra le spese ammesse al Voucher non determina quindi, di per sé, la sua ammissibilità all'iperammortamento.
In sintesi, il cumulo è possibile quando la stessa soluzione possiede autonomamente i requisiti di entrambe le agevolazioni, fermo restando che la medesima quota di costo non può essere finanziata due volte e che la base di calcolo dell'iperammortamento deve essere ridotta dei contributi ricevuti sui medesimi costi.
Si vedrà se il GSE o il MIMIT gestori delle due agevolazioni provvederanno a chiarire in modo puntuale il quesito.
Scarica qui il pdf del confronto operativo.

