Cosa comporta l’adeguamento agli studi settore ?

La Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 2004 )ha introdotto l’art. 2 co. 2 bis del DPR n. 195 del 1999 prevedendo che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi di imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o le modifiche conseguenti alla revisione dello stesso, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3% da calcolarsi sulla differenza tra i  ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Questa maggiorazione dovrà essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. Ovviamente la maggiorazione non sostituisce le maggiori imposte calcolate a seguito dell’adeguamento. 
Tale adeguamento evita la possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia .
Viene detto anche che la maggiorazione non è dovuta se la differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. L’Agenzia ha chiarito che la franchigia del 10% è relativa.
Ad esempio nel caso di adeguamento dei ricavi nella misura del 15% , il 3% di maggiorazione sarà dovuto sull’intera differenza e non solo sul 5 per cento.

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