Imu versata per gli immobili strumentali nel 2016: le imprese la deducono?

La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), all'art. 1, commi 715 e 716, ha previsto che l'IMU pagata sugli immobili strumentali sia deducibile dal reddito d'impresa e professionale nella misura del:
  • 30% per il periodo d'imposta 2013
  • 20% a partire dal periodo d'imposta 2014 quindi, da UNICO 2015 in poi.
Si precisa che la deduzione si applica sul reddito d'impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi. Sul reddito complessivo si ha solo l'effetto indiretto dovuto all'abbattimento del reddito d'impresa o professionale. L'imposta  è  invece indeducibile ai fini IRAP. 
Come chiarito dalla Circolare 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione in UNICO 2016 dell'IMU pagata nel 2015, anche se non di competenza 2015), ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all'art. 1, comma 508, ha stabilito che la deducibilità del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali si applica anche:

  • alla c.d. "IMI", l'Imposta municipale immobiliare" stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
  • alla cd "IMIS" l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Deducibilità nelle dichiarazioni dei redditi 2017

 Il 20% dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS pagate nel 2016 per immobili strumentali è deducibile nella dichiarazioni dei redditi del 2017 indicando l'importo nel seguente modo:

  • società in regime di contabilità ordinaria: Rigo RF55 codice 38
  • società in regime di contabilità semplificata: Rigo RG22 codice 23
  • Reddito di lavoro autonomo: RE 19

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